• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri DE SANTIS Domenico, CRINITI
Carmelo, ROLANDO Elda, rispettivamente presidente e consigliere all’epoca dei fatti nonché
attuale presidente della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, per rispondere i primi due della
violazione di cui all’art. 5 comma 1 CGS per avere espresso pubblicamente giudizi o rilievi
lesivi della reputazione della sig.ra ROLANDO Elda, quest’ultima della violazione di cui all’art
15 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale, per avere violato il
vincolo di giustizia adendo l’autorità giudiziaria con denuncia querela nei confronti dei
sigg.ri DE SANTIS e CRINITI, nonché della società ASD VECCHIA SAN BENIGNO per
rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti ai
predetti nominativi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri DE SANTIS Domenico, CRINITI
Carmelo, ROLANDO Elda, rispettivamente presidente e consigliere all’epoca dei fatti nonché
attuale presidente della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, per rispondere i primi due della
violazione di cui all’art. 5 comma 1 CGS per avere espresso pubblicamente giudizi o rilievi
lesivi della reputazione della sig.ra ROLANDO Elda, quest’ultima della violazione di cui all’art
15 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale, per avere violato il
vincolo di giustizia adendo l’autorità giudiziaria con denuncia querela nei confronti dei
sigg.ri DE SANTIS e CRINITI, nonché della società ASD VECCHIA SAN BENIGNO per
rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti ai
predetti nominativi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 13.10.12 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione i sigg.ri DE
SANTIS Domenico e CRINITI Carmelo, per avere espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi
della reputazione della sig.ra ROLANDO Elda; deferiva altresì la sig.ra ROLANDO Elda per avere
adito l’autorità giudiziaria senza richiedere la necessaria autorizzazione ai competenti organi
federali, nonché la ASD VECCHIA SAN BENIGNO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per
l’operato dei propri dirigenti.
All’udienza del 20.1.12, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco STEFANINI
in rappresentanza della Procura Federale ed i sigg.ri DE SANTIS, CRINITI e ROLANDO,
quest’ultima anche in rappresentanza della ASD VECCHIA SAN BENIGNO.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni::
- per il sig. DE SANTIS mesi quattro di inibizione;
- per il sig. CRINITI mesi quattro di inibizione;
- per la società ASD VECCHIA SAN BENIGNO l’ammenda di € 600,00
La sig.ra ROLANDO Elda richiedeva invece procedersi con il giudizio; il Procuratore Federale,
previa illustrazione dell’esito delle indagini, richiedeva nei confronti della stessa l’applicazione della
sanzione dell’inibizione per anni uno, mentre la sig.ra ROLANDO richiedeva il proscioglimento da
ogni addebito ritenendosi non colpevole per i fatti ascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Relativamente alla posizione dei sigg.ri DE SANTIS, CRINITI e della ASD VECCHIA SAN
BENIGNO
Viste le richieste formulata dai sig.ri De SANTIS, CRINITI e della ASD VECCHIA SAN BENIGNO in
persona del suo presidente di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate alla
Società ed agli incolpati.
Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor DE SANTIS Domenico la sanzione della inibizione
per mesi quattro, al sig. CRINITI Carmelo la sanzione della inibizione per mesi quattro ed alla
società ASD VECCHIA SAN BENIGNO la sanzione dell’ammenda per € 600,00 (seicento 0).
II)Relativamente alla posizione della sig.ra ROLANDO Elda
La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene
incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte alla sig.ra ROLANDO Elda. Sono agli atti le
querele dalla stessa presentate alle autorità di P.S. in data 22-27.10.2010 nei confronti dei sigg.ri
DE SANTIS e CRINITI e non è in contestazione il fatto che tale attivazione è stata promossa senza
richiedere l’autorizzazione ai competenti organi federali, in violazione di quanto previsto dall’art. 30
dello Statuto Federale.
Non costituisce scriminante il fatto che, secondo quanto affermato dall’incolpata, le querele
sarebbero state presentare a titolo personale, poiché tale circostanza non esime dalla richiesta
dell’autorizzazione sopra menzionata.
D’altro canto quanto affermato dalla sig.ra ROLANDO in merito al fatto che al momento della
presentazione delle querele la stessa non era al corrente che i sigg.ri DE SANTIS e CRINITI
fossero ancora tesserati, da un lato non esclude la sua responsabilità, atteso che all’epoca dei fatti
oggetto di querela gli stessi erano dirigenti della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, dall’altro lato è in
contrasto con le dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra ROLANDO al rappresentante della Procura
Federale in data 1.7.2011 ed acquisite agli atti del procedimento, laddove la stessa aveva affermato
che i sigg.ri DE SANTIS e CRINITI per la stagione sportiva 2010/2011 avevano costituito una nuova
società, la ASD SAN BENIGNO CANAVESE.
Il comportamento della sig.ra ROLANDO Elda deve conseguentemente essere sanzionato secondo
quanto previsto dall’art. 15 del C.G.S.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
-Commina alla sig.ra ROLANDO Elda, presidente della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, la sanzione
dell’inibizione per anni uno.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri DE SANTIS Domenico, CRINITI
Carmelo, ROLANDO Elda, rispettivamente presidente e consigliere all’epoca dei fatti nonché
attuale presidente della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, per rispondere i primi due della
violazione di cui all’art. 5 comma 1 CGS per avere espresso pubblicamente giudizi o rilievi
lesivi della reputazione della sig.ra ROLANDO Elda, quest’ultima della violazione di cui all’art
15 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale, per avere violato il
vincolo di giustizia adendo l’autorità giudiziaria con denuncia querela nei confronti dei
sigg.ri DE SANTIS e CRINITI, nonché della società ASD VECCHIA SAN BENIGNO per
rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti ai
predetti nominativi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S."