COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri DE SANTIS Domenico, CRINITI Carmelo, ROLANDO Elda, rispettivamente presidente e consigliere all’epoca dei fatti nonché attuale presidente della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, per rispondere i primi due della violazione di cui all’art. 5 comma 1 CGS per avere espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione della sig.ra ROLANDO Elda, quest’ultima della violazione di cui all’art 15 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale, per avere violato il vincolo di giustizia adendo l’autorità giudiziaria con denuncia querela nei confronti dei sigg.ri DE SANTIS e CRINITI, nonché della società ASD VECCHIA SAN BENIGNO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti ai predetti nominativi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri DE SANTIS Domenico, CRINITI Carmelo, ROLANDO Elda, rispettivamente presidente e consigliere all’epoca dei fatti nonché attuale presidente della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, per rispondere i primi due della violazione di cui all’art. 5 comma 1 CGS per avere espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione della sig.ra ROLANDO Elda, quest’ultima della violazione di cui all’art 15 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale, per avere violato il vincolo di giustizia adendo l’autorità giudiziaria con denuncia querela nei confronti dei sigg.ri DE SANTIS e CRINITI, nonché della società ASD VECCHIA SAN BENIGNO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti ai predetti nominativi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 13.10.12 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione i sigg.ri DE SANTIS Domenico e CRINITI Carmelo, per avere espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione della sig.ra ROLANDO Elda; deferiva altresì la sig.ra ROLANDO Elda per avere adito l’autorità giudiziaria senza richiedere la necessaria autorizzazione ai competenti organi federali, nonché la ASD VECCHIA SAN BENIGNO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei propri dirigenti. All’udienza del 20.1.12, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale ed i sigg.ri DE SANTIS, CRINITI e ROLANDO, quest’ultima anche in rappresentanza della ASD VECCHIA SAN BENIGNO. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni:: - per il sig. DE SANTIS mesi quattro di inibizione; - per il sig. CRINITI mesi quattro di inibizione; - per la società ASD VECCHIA SAN BENIGNO l’ammenda di € 600,00 La sig.ra ROLANDO Elda richiedeva invece procedersi con il giudizio; il Procuratore Federale, previa illustrazione dell’esito delle indagini, richiedeva nei confronti della stessa l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni uno, mentre la sig.ra ROLANDO richiedeva il proscioglimento da ogni addebito ritenendosi non colpevole per i fatti ascritti. MOTIVI DELLA DECISIONE I)Relativamente alla posizione dei sigg.ri DE SANTIS, CRINITI e della ASD VECCHIA SAN BENIGNO Viste le richieste formulata dai sig.ri De SANTIS, CRINITI e della ASD VECCHIA SAN BENIGNO in persona del suo presidente di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate alla Società ed agli incolpati. Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor DE SANTIS Domenico la sanzione della inibizione per mesi quattro, al sig. CRINITI Carmelo la sanzione della inibizione per mesi quattro ed alla società ASD VECCHIA SAN BENIGNO la sanzione dell’ammenda per € 600,00 (seicento0). II)Relativamente alla posizione della sig.ra ROLANDO Elda La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte alla sig.ra ROLANDO Elda. Sono agli atti le querele dalla stessa presentate alle autorità di P.S. in data 22-27.10.2010 nei confronti dei sigg.ri DE SANTIS e CRINITI e non è in contestazione il fatto che tale attivazione è stata promossa senza richiedere l’autorizzazione ai competenti organi federali, in violazione di quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto Federale. Non costituisce scriminante il fatto che, secondo quanto affermato dall’incolpata, le querele sarebbero state presentare a titolo personale, poiché tale circostanza non esime dalla richiesta dell’autorizzazione sopra menzionata. D’altro canto quanto affermato dalla sig.ra ROLANDO in merito al fatto che al momento della presentazione delle querele la stessa non era al corrente che i sigg.ri DE SANTIS e CRINITI fossero ancora tesserati, da un lato non esclude la sua responsabilità, atteso che all’epoca dei fatti oggetto di querela gli stessi erano dirigenti della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, dall’altro lato è in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra ROLANDO al rappresentante della Procura Federale in data 1.7.2011 ed acquisite agli atti del procedimento, laddove la stessa aveva affermato che i sigg.ri DE SANTIS e CRINITI per la stagione sportiva 2010/2011 avevano costituito una nuova società, la ASD SAN BENIGNO CANAVESE. Il comportamento della sig.ra ROLANDO Elda deve conseguentemente essere sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 15 del C.G.S. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA -Commina alla sig.ra ROLANDO Elda, presidente della ASD VECCHIA SAN BENIGNO, la sanzione dell’inibizione per anni uno.
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