COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD LUMELLOGNO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 22.12.2011 Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta relativa alla gara TORNACO CALCIO 2010 – LUMELLOGNO disputata in data 11.12.2011, Campionato Prima Categoria Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD LUMELLOGNO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 22.12.2011 Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta relativa alla gara TORNACO CALCIO 2010 – LUMELLOGNO disputata in data 11.12.2011, Campionato Prima Categoria Girone B Con ricorso inviato in data 28.12.2011 la Società ASD LUMELLOGNO CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo in precedenza proposto dalla Società stessa, avverso la regolarità della gara TORNACO CALCIO 2010 – LUMELLOGNO disputata in data 11.12.2011, “confermando il risultato conseguito sul campo e peraltro già omologato con il C.U. n° 37 del 15.12.2011”. Il Giudice Sportivo, previo rilievo di come “la reclamante non ha provveduto a far precedere l’atto dal preannuncio di reclamo, come richiesto dal CGS per le irregolarità di cui all’art. 29 comma 2 e comma 3, a mezzo telegramma o telefax entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara”, in forza di tale irregolarità procedurale ha dichiarato l’atto “irricevibile”, precludendone la trattazione nel merito e giungendo alla statuizione di cui sopra. Avverso tale provvedimento la Società ASD LUMELLOGNO CALCIO propone ricorso chiedendo di “soprassedere sull’irregolarità procedurale per chiarire in modo più approfondito alcuni lati della vicenda” ad avviso della Società “non molto regolari”. Giova preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’art. 46 comma 1 CGS “i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29 commi 2, 3, 5 e 7 devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono ”. Come risulta dagli atti, di tale norma ha fatto corretta applicazione nel caso di specie il Giudice Sportivo, dichiarando l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Società ASD LUMELLOGNO CALCIO per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma suddetta. Alla luce di tali considerazioni, la decisione assunta dal Giudice Sportivo deve ritenersi corretta e, di conseguenza, il ricorso proposto dalla Società ASD LUMELLOGNO CALCIO non può trovare accoglimento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare CONFERMA la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 38 del 22.12.2011, dichiarando altresì la Società ASD LUMELLOGNO CALCIO tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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