COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 26 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. HERDONIA CALCIO – F.C. CARAPELLESE A.S.D. del 3 Dicembre 2011. (Reclamo della società F.C. CARAPELLESE A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 50,00 inibizione dirigente D’AMELIO PASQUALE di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 15 Dicembre 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 26 Gennaio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. HERDONIA CALCIO – F.C. CARAPELLESE A.S.D. del 3 Dicembre 2011.
(Reclamo della società F.C. CARAPELLESE A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 50,00
inibizione dirigente D’AMELIO PASQUALE di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
21 del 15 Dicembre 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentite la società reclamante e la società A.S.D. HERDONIA CALCIO;
rilevato che è stata esibita la certificazione del servizio on-line delle Poste Italiane del 28
dicembre 2011 dalla quale risulta che la raccomandata AR n. 14459066533 0 contenente la
lista di trasferimento del calciatore CARNEVALE Alessandro, è stata spedita in data 2 dicembre
2011, accettata dal Centro Postale di Carapelle il 7 dicembre 2011 e consegnata al portalettere
del Centro Postale di Bari Corel in data 9 dicembre 2011;
considerato che, sulla base di quanto documentalmente risultato, la spedizione del documento
contenente il trasferimento del calciatore CARNEVALE Alessandro è quella del 2 dicembre
2011 e quindi tempestiva rispetto alla data di disputa della gara del 3 dicembre 2011 a cui ha
partecipato il calciatore suddetto, ai sensi dell’art. 39 n. 3 delle NOIF secondo cui la decorrenza
del tesseramento è quella della data di “spedizione” del plico postale contenente la richiesta di
decorrenza del tesseramento, per cui il reclamo deve ritenersi meritevole di accoglimento;
rilevato che non sono reclamabili le sanzioni della inibizione al dirigente D’AMELIO Pasquale
(art. 45 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva) e dell’ammenda di € 50,00 (art. 45 n. 3
lettera d Codice di Giustizia Sportiva)
P.Q.M.
D E L I B E R A
Accogliersi il reclamo proposto dalla società F.C. CARAPELLESE A.S.D. limitatamente al risultato
della gara A.S.D. HERDONIA CALCIO – F.C. CARAPELLESE A.S.D. del 3 Dicembre 2011 e per
l’effetto ripristinarsi il risultato di 1 – 1 conseguito sul campo;
Dichiararsi inammissibili le ulteriori impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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