COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 26 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Società Sef Tempio, dei signori Andreino Cossu e Antonio Garrucciu.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 26 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Società Sef Tempio, dei signori Andreino Cossu e Antonio Garrucciu. In data 23 novembre 2011 la Procura Federale disponeva il deferimento dei seguenti soggetti: 1) del signor Andreino Cossu della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’art.10 commi 2 e 4, del C.G.S. ed in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 40, comma 2, NOIF per avere nella stagione sportiva 2010/2011 sottoscritto la richiesta di tesseramento, quale calciatore ed allenatore, del signor Marco Sanna, sottacendo o non vigilando con la dovuta diligenza sulla circostanza che il medesimo non poteva assumere alcun vincolo, in quanto tesserato, per la medesima stagione sportiva con altra consorella; 2) il signor Antonio Garrucciu in violazione delle medesime norme sopra riportate per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta ufficiale del campionato di promozione CR Sardegna in cui dichiarava che i nominativi ivi indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano all’incontro sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il signor Sanna non avesse titolo; 3) la società Sef Tempio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio presidente, al suo dirigente ed al suo allenatore/calciatore. Nel corso della seduta del 23.01.2012 nanti questa Commissione la Procura ha richiesto la sanzione di quattro mesi di inibizione a carico del Presidente, tre mesi a carico del dirigente accompagnatore ed euro 600,00 di ammenda a carico della società. La Società Sef Tempio, comparsa nel corso della stessa seduta, ha richiesto l’applicazione minima dell’ammenda in considerazione del fatto che la compagine sociale della stessa è mutata rispetto a quella dell’anno 2010/2011 ed è composta da soci e dirigenti totalmente nuovi. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Alcun dubbio appare sussistere sulla posizione non regolamentare del calciatore – allenatore Marco Sanna nel corso della gara a seguito della quale vi è procedimento, seppure tale questione potesse dar adito a dubbi di esegesi interpretativa in assenza di una causa di esclusione prevista ad hoc per il calciatore in ordine ai casi di scioglimento del rapporto contrattuale che si differenziano rispetto a quelle per l’allenatore, espressamente previste. Ciò nondimeno, seppure appare provata la condotta violatoria delle norme da parte dei signori Garrucciu e Cossu, di talchè essi sarebbero astrattamente meritevoli di sanzione, da una disamina dell’albo dei tesserati emerge la circostanza che i due sopra generalizzati allo stato non siano più tesserati presso la Federazione in alcuna società. Ne deriva l’improcedibilità dell’azione a loro carico in forza del suindicato motivo. Per quanto concerne la società Sef Tempio, la sua condotta è meritevole di censura per responsabilità oggettiva con la comminazione di adeguata sanzione. Nonostante ciò, la circostanza che gli attuali soci e dirigenti del Sef Tempio siano radicalmente diversi dalla compagine sociale in carica al momento del fatto per cui è procedimento, unita alla oggettiva complessità della questione normativa, costituiscono ragioni per attenuare la sanzione applicabile nel concreto. Per tutte queste ragioni la Commissione DELIBERA la applicazione dell’ammenda di Euro 300,00 a carico della società Sef Tempio mentre dichiara improcedibile l’azione a carico dei signori Andreino Cossu e Antonio Garrucciu siccome non più tesserati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it