COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°93/B-10 DEFERIMENTO a carico di: Società USD ASPRA Presidente all’epoca dei fatti Sig.Fiore Vincenzo N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°93/B-10 DEFERIMENTO a carico di: Società USD ASPRA Presidente all’epoca dei fatti Sig.Fiore Vincenzo N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 23/11/2011prot.11655 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso i certificati medici dei calciatori deferiti, tutti rilasciati il 02/09/2010 (copie certificati in atti) e che attestano la loro idoneità all’attività sportiva agonistica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società USD Aspra, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Fiore Vicenzo, dei calciatori, Baiamonte Andrea, Ingenio Carlo Ruperto Paolo, Venia Francesco Antonio, Viscuso Giacomo, tutti tesserati per la società’ USD Aspra all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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