COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.58/A Appello della Società ASD Nuova Kamarinense (RG) avverso squalifica, ai sensi dell’art.3 comma 2 C.G.S., del sig. Petralia Antonino (capitano dell’ASD Nuova Kamarinense) fino al 30/06/2013 – Gara 1° Categoria Gir. G ASD Nuova Kamarinense / ASD Pachino del 27/11/2011 – C.U. n.191 del 01/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.58/A Appello della Società ASD Nuova Kamarinense (RG) avverso squalifica, ai sensi dell’art.3 comma 2 C.G.S., del sig. Petralia Antonino (capitano dell’ASD Nuova Kamarinense) fino al 30/06/2013 - Gara 1° Categoria Gir. G ASD Nuova Kamarinense / ASD Pachino del 27/11/2011 – C.U. n.191 del 01/12/2011. Con tempestivo ricorso inviato a questa Commissione Disciplinare l’ASD Nuova Kamarinense, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione di cui in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare, la società reclamante con il suddetto appello segnala che l’autore dell’aggressione al direttore di gara è da individuarsi nel loro tesserato Barrera Roberto matr. 913385, indicato con il n.77 nella distinta della gara, ed a tal fine allega dichiarazione apparentemente sottoscritta dal Barrera nonché fotocopia del documento di identità di quest’ultimo. Da un sommario esame, la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di responsabilità appare, anche ad un occhio non esperto, palesemente difforme da quella apposta sulla carta di identità prodotta in fotocopia; inoltre, convocato in udienza il Barrera Roberto, ha comunicato che non sarebbe comparso per motivi di lavoro e, benchè ulteriormente contattato per via telefonica dalla segreteria di questa Commissione per concordare la data di comparizione, ha rappresentato la sua indisponibilità a comparire adducendo sempre motivi di lavoro. Ciò posto, gli elementi addotti dalla reclamante sono del tutto insufficienti nell’individuare il Barrera Roberto come autore materiale dell’aggressione al direttore di gara. Anche per quanto evidenziato sopra in ordine alle evidente discrasie riscontrate, si dispone la trasmissione degli alla Procura Federale per quanto di propria competenza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello proposto, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale . Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00.
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