COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.62/A Appello della USD Empedoclina (AG) avverso perdita gara 0–3, un punto di penalizzazione in classifica, nonchè ammenda di € 150,00 – Gara 3° Categoria Girone A ASD Aitras Calcio / USD Empedoclina del 27/11/2011 – C.U. n.18 Ag del 30/11/2011.Con tempestivo reclamo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.62/A Appello della USD Empedoclina (AG) avverso perdita gara 0–3, un punto di penalizzazione in classifica, nonchè ammenda di € 150,00 - Gara 3° Categoria Girone A ASD Aitras Calcio / USD Empedoclina del 27/11/2011 – C.U. n.18 Ag del 30/11/2011.Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l’USD Empedoclina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare la società reclamante con il suddetto appello rappresenta che l’abbandono del terreno di giuoco è avvenuto per preservare l’incolumità fisica dei propri atleti, a suo dire oggetto di un comportamento aggressivo posto in essere dai tesserati della società ospitante, anche in relazione alla manifesta incapacità dell’arbitro a gestire la particolare situazione creatasi sul terreno di gioco che lo rendeva succube degli avversari. La Commissione Disciplinare, previa audizione dell’interessato, preliminarmente osserva che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ebbene, quanto lamentato dalla reclamante non trova conforto nel rapporto arbitrale dal quale si evince che al 37’ del 2° tempo la società USD Empedoclina abbandonava il terreno di giuoco in segno di protesta al suo operato. Tale circostanza risulta peraltro avvalorata dal tenore della dichiarazione scritta resa dall’odierna ricorrente nella immediatezza dei fatti ed allegata al referto arbitrale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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