COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 90/A A.S.D. RODI’ MILICI (Me) avverso inibizione assistente di parte Mirabile Luigi fino al 20/2/2012 e squalifica calciatori Trifilò Francesco e Caccamo Giuseppe per due gare – Gara Juniores Rodì Milici / Aquila Bafia del 20/12/2011 – C.U. N° 31 del 23/12/2011 della delegazione di Barcellona P.G.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 90/A A.S.D. RODI' MILICI (Me) avverso inibizione assistente di parte Mirabile Luigi fino al 20/2/2012 e squalifica calciatori Trifilò Francesco e Caccamo Giuseppe per due gare - Gara Juniores Rodì Milici / Aquila Bafia del 20/12/2011 - C.U. N° 31 del 23/12/2011 della delegazione di Barcellona P.G. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Rodì Milici, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta l'entità delle sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice sportivo provinciale, chiedendone la riduzione. In particolare, l'appellante sostiene che il sig. Mirabile non si sia allontanato volontariamente dal proprio ruolo di assistente di parte, ma sia stato espulso dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Preliminarmente va rilevato che a norma dell'art. 45 C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. Pertanto la richiesta di riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori Trifilò Francesco e Caccamo Giuseppe non è ammissibile. Quanto al comportamento dell'assistente di parte sig. Luigi Mirabile va evidenziato che il rapporto del direttore di gara, che come è noto costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, descrive con dovizia di particolari quanto accaduto e non pone in dubbio che il predetto sig. Mirabile abbia manifestato con veemenza la sua intenzione di non partecipare ulteriormente alla gara, prima dell'allontanamento. Lo stesso invitava poi i calciatori della società Rodì Milici a non sostituirlo nel ruolo di assistente di parte, al fine di costringere l'arbitro a chiudere la partita così evitando “di prendere un mare di gol”, affermazione questa rilevabile dalle stesse motivazioni di appello. Quanto all'entità della sanzione, può procedersi ad una riduzione che la renda proporzionata ai fatti accaduti, tenuto conto del particolare contesto nel quale essi si sono materializzati e della mancanza di conseguenze connesse ai comportamenti antisportivi assunti dal sig. Mirabile, pur se gli stessi hanno contribuito a determinare la sospensione della gara. P.Q.M. Dichiara non ammissibile l'appello relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori Trifilò Francesco e Caccamo Giuseppe. Dispone contenersi a tutto il 31/01/2012 la sanzione dell'inibizione a carico dell'assistente di parte sig. Mirabile Luigi. Senza addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it