COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.96/A Appello della ASD ACATE CALCIO (RG) avverso la perdita della gara per 0-3 – Gara 1° Cat. Gir. G ASD Acate Calcio / AP Frigintini del 08/01/2012 – C.U. n.259 LND del 12/01/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società ASD Acate Calcio , in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.96/A Appello della ASD ACATE CALCIO (RG) avverso la perdita della gara per 0-3 - Gara 1° Cat. Gir. G ASD Acate Calcio / AP Frigintini del 08/01/2012 – C.U. n.259 LND del 12/01/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società ASD Acate Calcio , in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare la società reclamante con il suddetto appello sostiene che il calciatore Tuccio Cristopher è stato sostituito al 46’ del 2° t. dal n.18 Occhipinti Eduardo nato nel 1994 (e non nel 1984 come erroneamente indicato in distinta) e non già dal n.16 Li Calzi Salvatore come indicato dall’arbitro nel suo referto. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sostiene che l’errore si appalesa evidente dall'esame del rapportino di fine gara dove il numero del calciatore entrante deve interpretarsi come 18 e non già come 16. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che l’art. 35 comma 1 del C.G.S. assegna fede privilegiata al rapporto dell’arbitro in relazione alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che al 46’ del 2° tempo la società ASD Acate Calcio ha sostituito il n. 4 Tuccio Cristopher nato nel 1993 con il n. 16 Li Calzi Salvatore nato nel 1985, circostanza questa confermata anche dall’esame del rapportino di fine gara dove, senza ombra di dubbio, il calciatore entrante è il n.16 non potendosi intendere (come sostiene la reclamante) il calciatore n.18, con la conseguenza che l’appello in questione non può trovare accoglimento. P.Q.M. Si rigetta l’appello proposto dalla società ASD Acate Calcio e, per l’effetto, si dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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