COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.97/A Appello della USD ACIPLATANI CALCIO 1970 (CT) avverso la squalifica per quattro gare calciatore Barbagallo Raffaele – Gara 3° Cat. Gir. C USD Aciplatani Calcio 1970 / ASD Atletico Catania del 07/01/2012 – C.U. n.32 Ct del 11/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.97/A Appello della USD ACIPLATANI CALCIO 1970 (CT) avverso la squalifica per quattro gare calciatore Barbagallo Raffaele - Gara 3° Cat. Gir. C USD Aciplatani Calcio 1970 / ASD Atletico Catania del 07/01/2012 – C.U. n.32 Ct del 11/01/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l’USD Aciplatani Calcio 1970, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore, chiede una riduzione della sanzione in considerazione che la stessa appare sproporzionata in relazione al comportamento posto in essere dal loro calciatore. La Commissione Disciplinare, osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che il calciatore Barbagallo Raffaele è stato espulso al termine della gara per avere insultato il direttore di gara e per avergli profferito la seguente frase: ”la partita l’avevano vinta se no mi finiva male” In relazione a quanto sopra, e valutato quanto ascritto a carico del calciatore Barbagallo Raffaele, l’appello appare meritevole di accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell’appello proposto dalla società USD Aciplatani Calcio 1970, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Barbagallo Raffaele in tre giornate effettive di squalifica. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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