COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 104/A A.S.D. FOOTBALL CLUB S. PAOLO (CT), avverso squalifica fino al 30/04/2012 allenatore Sorbello Salvatore e squalifica calciatore Salamone Paolo fino al 30/06/2012. Gara Giovanissimi Provinciali Strenght Fasano / F.C. San Paolo del 07/01/2012 – C.U. N° 32 del 11/01/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 104/A A.S.D. FOOTBALL CLUB S. PAOLO (CT), avverso squalifica fino al 30/04/2012 allenatore Sorbello Salvatore e squalifica calciatore Salamone Paolo fino al 30/06/2012. Gara Giovanissimi Provinciali Strenght Fasano / F.C. San Paolo del 07/01/2012 - C.U. N° 32 del 11/01/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Football Club San Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede la riduzione delle squalifiche irrogate ad entrambi i tesserati “in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame”. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Come è noto, e più volte viene ripetuto nelle decisioni disciplinari sportive, a norma dell'art. 35 n° 1.1 i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel rapporto del direttore di gara è dato leggere con estrema chiarezza del comportamento non regolamentare assunto dall'allenatore Salvatore Sorbello, che si abbandonava ad intemperanze che peraltro determinavano ritardo nello svolgimento della gara. Il predetto reiterava tali comportamenti non regolamentari al 32° del 2° tempo, tentando inoltre di aggredire l'arbitro, non riuscendovi perché allontanato dai dirigenti della società ospitante. Allo stesso modo risulta con altrettanta chiarezza del contegno tenuto a fine gara dal calciatore Salamone Paolo, offensivo, minaccioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, costretto a riparare velocemente verso lo spogliatoio. E' allora evidente, per siffatte descrizioni di quanto accaduto, che nessun dubbio possa sorgere tanto per l'identificazione dei responsabili quanto per il comportamento dagli stessi assunto. Quanto all'entità della sanzione, può affermarsi che nel caso dell’allenatore appare ben proporzionata e contenuta rispetto alla gravità di quanto accaduto, tenuto conto del ruolo che il predetto riveste in campo. Nel caso del calciatore può invece accedersi ad una riduzione che la renda proporzionata ai fatti addebitati anche in rapporto di contesto con quanto attribuito all’allenatore sig. Sorbello. P.Q.M. Dispone contenersi al 30/04/2012 la squalifica a carico del calciatore Salamone Paolo e di confermare la sanzione fino al 30/04/2012 a carico dell’allenatore sig. Sorbello Salvatore. Senza addebito della tassa reclamo.
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