COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 108/A POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME), avverso squalifiche per 3 gare dei calciatori Brancati Francesco e Pergolizzi Tindaro. Gara Promozione Gravina Calcio / Villafranca Tirrena del 14/01/2012 – C.U. N° 270 del 19/01/2012 del Giudice Sportivo Territoriale.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 108/A POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME), avverso squalifiche per 3 gare dei calciatori Brancati Francesco e Pergolizzi Tindaro. Gara Promozione Gravina Calcio / Villafranca Tirrena del 14/01/2012 - C.U. N° 270 del 19/01/2012 del Giudice Sportivo Territoriale. Con appello ritualmente proposto la Pol. Villafranca Tirrena, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata al calciatore Brancati Francesco, pur riconoscendone il comportamento scorretto, e sostiene si sia trattato di scambio di persona nel caso del calciatore Pergolizzi Tindaro, “sicuramente estraneo ai fatti”. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Come è noto e più volte ripetuto nelle decisioni disciplinari sportive, a norma dell'art. 35 n° 1.1. i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel rapporto del direttore di gara è dato leggere con estrema chiarezza che “Al termine della gara i calciatori Pergolizzi Tindaro e Brancati Francesco (e due calciatori della squadra avversaria) cominciavano a spintonarsi, insultarsi ed infine prendersi a pugni causando così una rissa davanti l'ingresso degli spogliatoi. Il tutto ha avuto una durata di 10 minuti ed ha causato l'intervento di altri giocatori e dirigenti per sedare la rissa”. E' allora evidente, per siffatta descrizione di quanto accaduto, che nessun dubbio possa sorgere tanto per l'identificazione dei responsabili quanto per il comportamento dagli stessi assunto, che peraltro ha determinato l'irrogazione di sanzioni di pari gravità per tutti e quattro i calciatori coinvolti. Quanto all'entità delle sanzioni stesse, può ancora affermarsi che esse appaiono ben proporzionate e contenute rispetto alla gravità di quanto accaduto e pertanto non se ne ravvisa la necessità di riduzione. P.Q.M. Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena; Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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