COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°93/B-02 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD FINALE Presidente all’epoca dei fatti Sig.Musotto Gaetano N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n°93/B-02
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD FINALE
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Musotto Gaetano
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 23/11/2011prot.11647 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L’ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Finale (€ 40,00 x n.5 calciatori);
L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Musotto Gaetano;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Collosi Enzo, Giambelluca Salvatore, Sala Giuseppe, Solaro Federico, Tumminello Giuliano, Ventimiglia Rosario, tutti tesserati per la società’ ASD Finale all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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