COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°93 /B-03 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD GYMNICA SCORDIA Presidente all’epoca dei fatti Sig.Piraneo Giuseppe N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n°93 /B-03
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD GYMNICA SCORDIA
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Piraneo Giuseppe
N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 23/11/2011prot.11648 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale per le parti deferite è intervenuto per delega il Sig. Parisi Sebastiano Roberto il quale ha sostenuto che, per quanto riguarda le singole certificazioni mediche dei calciatori, la società ha stipulato con un medico appartenente alla Federazione Italiana Medici Sportivi un accordo complessivo che comprende le rituali visite ed il costante controllo sanitario dei propri tesserati. Per consuetudine in atto, il suddetto medico responsabile, pur avendo esaminato tutti calciatori nel periodo pre-attività, usa rilasciare le rispettive certificazioni alla fine dei controlli effettuati. Per questo motivo i certificati risultano emessi in data successiva a quella di effettivo svolgimento della visita di controllo. A sostegno di tale tesi difensiva la società deferita ha prodotto una attestazione di osservanza Visita Medica rilasciata dal Dottore Specialista in Medicina dello Sport dal quale risulterebbero le giornate di effettiva visita medica dei calciatori deferiti. In conclusione, per tali motivi, la ASD Gymnica Scordia ha richiesto il proscioglimento da tutti gli addebiti contestati.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che dalla documentazione prodotta, ed allegata agli atti, emerge che le visite mediche, per dichiarazione del Medico Specialista, sono state tutte effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2011 fatta eccezione di quelle relative a due calciatori per i quali le visite sono state effettuate nel mese di novembre 2010. Per tali motivi, emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento nella stagione sportiva di riferimento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L’ammenda di € 680,00 a carico della società ASD Gymnica Scordia (€ 40,00 x n.17 calciatori);
L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Piraneo Giuseppe;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alini Francesco, Cristofaro Salvatore, Di Pasquale Francesco, Di Perna Salvatore, Gambera Carmelo, Garofalo Daniele, La Terra Dionisio, Montalto Alberto, Monteleone Claudio, Murgia Giovanni, Pappalardo Marco, Renda Ricco, Scirè Valerio, Scivoli Salvatore, Senia Gesualdo Ivan, Todero Gabriele, Tomagra Carlo, tutti tesserati per la società’ ASD Gymnica Scordia all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°93 /B-03 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD GYMNICA SCORDIA Presidente all’epoca dei fatti Sig.Piraneo Giuseppe N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011"