COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA – MASSA MARTANA DISPUTATA A BEVAGNA IL 18.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 17.02.2012 ALL’ALLENATORE MONTECCHIANI SABATINO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA – MASSA MARTANA DISPUTATA A BEVAGNA IL 18.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA FINO AL 17.02.2012 ALL’ALLENATORE MONTECCHIANI SABATINO. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L’ARBITRO DELLA GARA. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere nei suoi confronti dall’allenatore Montecchiani. Rileva tuttavia questa Commissione che, in realtà, il suddetto comportamento integra esclusivamente gli estremi dell’offesa, ma non anche della minaccia, non potendo qualificarsi realisticamente tale la frase “se non smetti di arbitrare ti aiuto io ammazzandoti a te e a tutta la terna”, soprattutto allorchè, come nel caso in esame, tale presunta minaccia è rappresentata da una frase isolata e non accompagnata da comportamenti conseguenti alla stessa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Massa Martana, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Montacchiani Sabatino fino al 31.01.2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it