COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE BARTOLINI GIOVANNI TESSERATO DELLA SOCIETA’ ACD BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLIMPIA THIRUS – BEVAGNA DISPUTATA A TERNI IL 08.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 05.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE FINO AL 10.06.2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE BARTOLINI GIOVANNI TESSERATO DELLA SOCIETA’ ACD BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLIMPIA THIRUS - BEVAGNA DISPUTATA A TERNI IL 08.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 05.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE FINO AL 10.06.2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO IN PROPRIO BARTOLINI GIOVANNI, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ERA PRESENTE L’ARBITRO DELLA GARA. MOTIVI DELLA DECISIONE Il comportamento attribuito al Sig. Bartolini Giovanni, dirigente della Soc. Bevagna, sanzionato dal G.S. non risulta descritto nel referto di gara redatto dall’Arbitro, bensì, esclusivamente, da una nota allegata al referto stesso, datata 09.12.2011, sottoscritta dal Presidente del CRU dell’AIA, Sig. Amelia Francesco e diretta al suddetto Giudice Sportivo. Tale nota, con la quale il Sig. Amelia segnala al Giudice Sportivo comportamenti antisportivi commessi dal Bartolini nei suoi confronti avvenuti al termine della gara, è tuttavia un documento non riconducibile tra i mezzi di prova previsti dall’art.35 del C. d. G. S., con la conseguenza che erroneamente il G.S. ha pronunciato la propria decisione basandosi esclusivamente su detto documento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare annulla la decisione del G.S. disponendo trasmettersi la suddetta nota del 09.12.2011 al Presidente del CRU per quanto di propria competenza. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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