F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 02 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL CALCIATORE MEGGIORINI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENOA/NOVARA DEL 20.11.2011 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 85 del 21.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 02 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 01 Febbraio 2012
1) RICORSO DEL CALCIATORE MEGGIORINI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENOA/NOVARA DEL 20.11.2011 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 85 del 21.11.2011)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Genoa/Novara, disputato in data 20.11.2011 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Meggiorini Riccardo la squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario (terza sanzione) e rivolto all’arbitro, all’atto dell’ammonizione, un’espressione ingiuriosa, nonché per aver, all’atto della consequenziale espulsione, rientrando negli spogliatoi, proferito reiteratamente espressioni blasfeme. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Meggiorini Riccardo, il quale evidenzia, in relazione all’espressione ingiuriosa sanzionata, di non aver rivolto la stessa all’arbitro, ma di aver indirizzato l’espressione in questione al capitano della propria squadra, nonché sostiene che la frase in esame non possa essere considerata quale “ingiuriosa”, anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza maggioritaria in casi simili. In merito, invece, alle espressioni blasfeme, il Meggiorni precisa che le stesse sono state refertate da un collaboratore della Procura Federale, il quale non sarebbe legittimato a svolgere tale attività, con la conseguente irritualità del procedimento posto in essere e doveroso annullamento della sanzione irrogata. Infine, il ricorrente evidenzia come lo stesso abbia rilasciato al collaboratore della Procura Federale una dichiarazione in cui ha ammesso la propria responsabilità in merito a quanto accaduto nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dimostrando, in tal modo, il proprio pentimento. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 2.12.2011, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti ed ascoltato sui fatti accaduti in campo il direttore di gara, che ha confermato quanto già riportato nel suo referto, rileva che l’espressione sanzionata risulta, senza margini di dubbio, rivolta all’arbitro e che la stessa deve essere considerata quale “ingiuriosa”. Inoltre, la Corte precisa che il collaboratore della Procura Federale era legittimato a rilevare gli ulteriori eventi verificatisi, con la conseguenza che l’eccezione del calciatore Meggiorini in ordine alla inammissibilità della relazione redatta dal predetto collaboratore deve necessariamente ritenersi infondata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Riccardo Meggiorini e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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