F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 25 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 01 Febbraio 2012 2) RICORSO DEL CALC. MUTU ADRIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/FIORENTINA DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 25 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 01 Febbraio 2012 2) RICORSO DEL CALC. MUTU ADRIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/FIORENTINA DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Cesena/Fiorentina, disputato in data 16.10.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Adrian Mutu la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver, nel corso di un’azione di giuoco, colpito un avversario con un pugno al volto. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Adrian Mutu lamentando: (i) di aver colpito solo fortuitamente l’avversario, Sig. Mattia Cassani, nel tentativo di liberarsi da quest’ultimo che lo tratteneva da tergo, nel corso di un comunissimo scontro di gioco; (ii) di non aver compiuto un gesto qualificabile come “violento”, anche in considerazione del fatto che il calciatore avversario non ha riportato alcuna conseguenza; (iii) di non aver colpito l’avversario al volto ma al braccio destro e, infine, (iv) di essere stato provocato dal Sig. Cassani, il quale, nel corso del medesimo episodio, è stato ammonito per le ripetute trattenute a danno del Sig. Mutu. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.10.2011, è presente l’avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva l’ininfluenza delle circostanze addotte dal calciatore Mutu, dal momento che la condotta violenta in questione, inequivocabilmente identificabile nel comportamento sanzionato (pugno al volto), è stata formalmente accertata dall’arbitro, il cui referto, come è noto, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e nella fattispecie non lascia spazio a momenti interpretativi circa la portata e gravità del gesto. Per questi motivi C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mutu Adrian e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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