F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 23 Gennaio 2012 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE JESUS CRISTIAN JONATHAS A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA GROSSETO /BRESCIA DEL 22.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 23 Gennaio 2012 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE JESUS CRISTIAN JONATHAS A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA GROSSETO /BRESCIA DEL 22.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011) A seguito di tempestiva segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all’incontro Grosseto/Brescia, disputato in data 22.10.2011 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore De Jesus Cristian Jonathas la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver sferrato volontariamente con la gamba sinistra un calcio alla schiena di un calciatore avversario. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Brescia Calcio S.p.A., il quale sostiene che il calciatore De Jesus non ha posto in essere alcuna condotta violenta ai danni dell’avversario, Pompeu Da Silva Ronaldo e che, nel caso di specie, la prova televisiva non sarebbe potuta essere espletata, dal momento che l’arbitro, essendo intervenuto al fine di disporre un calcio di punizione a favore del Grossetto a seguito di un contrasto tra i medesimi calciatori, avrebbe avuto modo di percepire lo scontro tra i calciatori De Jesus e Pompeu nella sua effettiva portata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 28.10.2011, è presente il rappresentante della Procura Federale, che insiste per la conferma della decisione e, per la Società, l’Avv. Ghirardi, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso e rileva, altresì, come, al minutaggio di giuoco segnalato dal Giudice Sportivo nella propria decisione, non sia accaduto nulla tra i due calciatori protagonisti dello scontro sanzionato. La Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, che il motivo dedotto, nel corso della predetta riunione, dall’Avv. Ghirardi, in merito all’erroneo minuto di giuoco segnalato dal Giudice Sportivo, non essendo stato indicato nel ricorso presentato dalla società, non può che essere considerato inammissibile. Ad ogni modo, l’erronea indicazione del minutaggio nella decisione del Giudice Sportivo consiste in un mero errore materiale, considerato che l’indicazione del minuto di giuoco in cui si è verificata la condotta sanzionata è stata effettuata correttamente dalla Procura Federale nella propria segnalazione. Per quanto riguarda, invece, la presunta inammissibilità della prova televisiva rilevata dalla società nel proprio ricorso, la Corte evidenzia come sia stato il Direttore di gara stesso, interpellato dal Giudice Sportivo, a confermare di non aver visto il gesto violento in questione, così come, del resto, risulta dal tenore della decisione medesima. Ne consegue la piena ed evidente ammissibilità, nel caso di specie, della prova televisiva. Ciò detto, la Corte rileva che il gesto compiuto dal calciatore De Jesus è, senza dubbio, qualificabile come “violento”; il predetto calciatore ha, infatti, sferrato intenzionalmente un calcio che, per l’energia impressa e per la zona colpita, era di certo potenzialmente idoneo a determinare conseguenze molto dannose per l’avversario che ha ricevuto il calcio medesimo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Brescia calcio S.p.A di Brescia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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