COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 DEL 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DI DOMENICO ORAZIO LEO, QUALE DIRIGENTE DELLA A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), PER AVERE IL SUDDETTO, AL TERMINE DELLA GARA COLOGNA PAESE – MOSCIANO DELL’8.5.11 VALEVOLE PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, NELLA ZONA SPOGLIATOI, PROFERITO UNA FRASE OFFENSIVA RIFERITA AL DESIGNATORE DEGLI ARBITRI REGIONALE PASQUALE RODOMONTI; – ALLA SOCIETÀ A.S.D. COLOGNA PAESE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO DIRIGENTE DI DOMENICO ORAZIO LEO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 DEL 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR DI DOMENICO ORAZIO LEO, QUALE DIRIGENTE DELLA A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), PER AVERE IL SUDDETTO, AL TERMINE DELLA GARA COLOGNA PAESE – MOSCIANO DELL’8.5.11 VALEVOLE PER I PLAY - OFF DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, NELLA ZONA SPOGLIATOI, PROFERITO UNA FRASE OFFENSIVA RIFERITA AL DESIGNATORE DEGLI ARBITRI REGIONALE PASQUALE RODOMONTI; - ALLA SOCIETÀ A.S.D. COLOGNA PAESE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRIVIBILE AL PROPRIO DIRIGENTE DI DOMENICO ORAZIO LEO. Con nota del 24.11.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. A.R. del 20.12.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 30.01.2012, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso per la Procura Federale l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre per il Sig. Di Domenico Orazio Leo e per la società deferita nessuno compariva e non facevano pervenire scritti difensivi nonostante la regolarità della notifica dell’atto di contestazione. Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: giorni 20 di inibizione per il Sig. Di Domenico Orazio Leo ed €150,00 d’ammenda per la Società A.S.D Cologna Paese. Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisiti al fascicolo, nonché nel comportamento degli stessi, rimasti contumaci nel presente procedimento con ciò dimostrando di non avere valide ragioni da opporre. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara, la responsabilità del Di Domenico Orazio Leo e della Società A.S.D Cologna Paese, applicando loro rispettivamente la sanzione dell’inibizione di giorni di 20 e l’ammenda di €150,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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