COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 01/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 DEFERIMENTO (N. 1520/29pf 11/12/AA/AC) ZAHARI SALHEDDINE, CAMMAROTA SALVATORE, SOCIETA FUTSAL POTENZA (MATRICOLA 690374-ora con denominazione variata in ASD CUS POTENZA C5 di Potenza, come riportato sul CU n. 3 del 29/07/2011) UNITED DEDALO SHAOLIN.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 01/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 DEFERIMENTO (N. 1520/29pf 11/12/AA/AC) ZAHARI SALHEDDINE, CAMMAROTA SALVATORE, SOCIETA FUTSAL POTENZA (MATRICOLA 690374-ora con denominazione variata in ASD CUS POTENZA C5 di Potenza, come riportato sul CU n. 3 del 29/07/2011) UNITED DEDALO SHAOLIN. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Paolo Giordano - Componenti - nella seduta del 28/01/2012 ha deliberato quanto segue. PREMESSO che il Procuratore Federale Vicario con nota del 19 Settembre 2011, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: - ZAHARI SALHEDDINE PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMI 2 E 6 C.G.S.: per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2010/2011 due gare nelle file della Società A.S.D. FUTSAL POTENZA, valevole per il Campionato Allievi senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società bensì con altra Compagine; - CAMMAROTA SALVATORE PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMI 2 E 6 C.G.S.: per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2010/2011 due distinte gara in cui si dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore ZAHARI SALHEDDINE non ne avesse titolo; - A.S.D. FUTSAL POTENZA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 04 COMMA 2 C.G.S.: per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S.; - A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 04 COMMA 2 C.G.S.: per le violazioni ascritte al proprio calciatore all’epoca dei fatti; Che la C.D.T. nella seduta del 19 Ottobre 2011, constatata la mancata comparizione della Procura Federale e delle altre parti interessate, nonostante la rituale convocazione, aggiornava l’audizione al 19 Dicembre 2011; Che la ridetta C.D.T. nell’incontro del 19 Ottobre 2011 verificata anche attraverso la consultazione del sito POSTE ITALIANE la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • ZAHARI SALHEDDINE squalifica per anni due (2); • CAMMAROTA SALVATORE inibizione per anni due (2); • A.S.D. FUTSAL POTENZA penalizzazione di punti due (2) ed ammenda di € 800,00; • A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN ammenda di € 150,00; e del solo SANTORO VINCENZO, nella sua qualità di VICE PRESIDENTE della A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN il quale, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere del rito abbreviato del patteggiamento dalla vigente normativa previsto, sollecitava la reiezione deferimento a carico del Sodalizio da lui rappresentato e il rigetto delle richieste dalla Procura Federale formalizzate; Che gli altri deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano. TANTO PREMESSO, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: VERIFICATA la propria competenza; ESAMINATI tutti gli atti relativi al deferimento di ZAHARI SALHEDDINE, CAMMAROTA SALVATORE, A.S.D. FUTSAL POTENZA e A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; RITENUTO che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto come la mancata comparizione dei deferiti con l’eccezione di SANTORO VINCENZO, nella sua qualità di VICE PRESIDENTE della A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questa Commissione a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate. ANALIZZATA la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione ed altra consistente in certificazione relativa alla posizione tesseramento del calciatore ZAHARI SALHEDDINE ed accertato di conseguenza come il comportamento dei tesserati ZAHARI SALHEDDINE e CAMMAROTA SALVATORE integri la violazione contestata, laddove gli stessi sono certamente venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver il primo disputato nella stagione sportiva 2010/2011 due gare nelle file della Società A.S.D. FUTSAL POTENZA, valevole per il Campionato Allievi senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società bensì con la A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN e il secondo nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ripetuta A.S.D. FUTSAL POTENZA per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2010/2011 due distinte gara in cui si dichiarava che il ripetuto giocatore era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado lo stesso ZAHARI SALHEDDINE non ne avesse titolo. OSSERVATO, nondimeno, come secondo le previsioni del C.G.S., incontrovertibile appaia la responsabilità oggettiva della A.S.D. FUTSAL POTENZA in ragione delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S.. CONSIDERATO come, in dipendenza della circostanza che le gare oggetto di procedimento erano valevoli per il Campionato Allievi, Categoria questa nella quale, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti, particolare attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella coltivazione e applicazione a fini pedagogici ed educativi dei principi di lealtà, correttezza e probità, grave debba qualificarsi il comportamento da CAMMAROTA SALVATORE tenuto e conseguentemente della A.S.D. FUTSAL POTENZA a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati; RITENUTO di converso come dalle attività procedimentali sia emersa la linearità del comportamento dalla A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN per avere la stessa, in forza anche di quanto attestato dalla documentazione in sede di audizione prodotta e da questa C.D.T. acquisita, attraverso le iniziative da propri Dirigenti dispiegate denunciato nel corso della Stagione Sportiva 2010/2011 ai competenti Organi Regionali l’irregolarità della posizione e della condotta del calciatore ZAHARI SALHEDDINE in relazione alla fattispecie in esame, senza peraltro ricevere effettivo riscontro; CONSIDERATO alla stregua delle argomentazioni che precedono come il comportamento dai nominati tesserati ZAHARI SALHEDDINE e CAMMAROTA SALVATORE integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; ACCERTATO nondimeno come la A.S.D. FUTSAL POTENZA in ragione delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S. debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; OSSERVATO da ultimo come, benché anche la A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti per cui è deferimento, le sanzioni nei confronti della stessa irrogabili debbano tenere conto del collaborativo e meritevole comportamento assunto nell’intero arco temporale della vicenda; RITENUTO per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; IN PARTICOLARE: • Quanto a ZAHARI SALHEDDINE perché in violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, disputava nella stagione sportiva 2010/2011 due gare nelle file della Società A.S.D. FUTSAL POTENZA, valevole per il Campionato Allievi senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società quanto piuttosto con la A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; • Quanto a CAMMAROTA SALVATORE, perché, in violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ripetuta A.S.D. FUTSAL POTENZA, sottoscriveva nella stagione sportiva 2010/2011 due distinte gara in cui si dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore ZAHARI SALHEDDINE non ne avesse titolo, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; • Quanto alla A.S.D. FUTSAL POTENZA perché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 01 comma 05 C.G.S. nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; • Quanto alla A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN perché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte al proprio calciatore all’epoca dei fatti. OSSERVATO tuttavia come, in assenza di precedenti specifici, questa C.D.T. stimi lecita, in ragione anche di emergenze Giurisprudenziali a riguardo, l’applicazione nei confronti di tutti i deferiti di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate; CONSIDERATO come questa C.D.T. ritenga, nondimeno, possibile rinvenire attenuanti nella condotta di: ZAHARI SALHEDDINE in dipendenza della sua giovane età e nella conseguente necessità di indirizzare la sanzione a fini educativi; e specialmente nella condotta di: A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN in ragione del collaborativo e meritevole comportamento tenuto. P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 19 Dicembre 2011 formulate, così provvede ed irroga a: • ZAHARI SALHEDDINE squalifica per mesi due (2); • CAMMAROTA SALVATORE inibizione per mesi sei (6); • A.S.D. FUTSAL POTENZA (matricola 690374, ora con denominazione CUS POTENZA C5, come da CU n. del 29/07/2011) ammenda di € 350,00; • A.S.D. UNITED DEDALO SHAOLIN ammonizione.
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