COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 del Sig.GUERRIERO Alfonso Bruno (Soc. ASD Rossanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (inibizione fino al 14/3/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 del Sig.GUERRIERO Alfonso Bruno (Soc. ASD Rossanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (inibizione fino al 14/3/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che il direttore di gara nel corso dell’odierna seduta ha dichiarato che non ha riconosciuto la fisionomia del soggetto entrato a fine gara nel suo spogliatoio, poiché aveva il volto ed il capo coperti da una sciarpa e da un cappello. Lo spesso arbitro ha dichiarato di aver ritenuto che si trattasse di Guerriero Alfonso Bruno perché si era qualificato presidente della Rossanese. La Rossanese, tuttavia, ha due presidenti e precisamente Guerriero Alfonso Bruno e Carrozza Cataldo, il quale ultimo ha pubblicamente dichiarato di essere stato l’autore dell’ingresso nello spogliatoio arbitrale e delle minacce rivolte all’arbitro. La sanzione a carico di Guerriero deve, quindi, essere revocata e gli atti trasmessi al primo giudice per i provvedimenti a carico di Carrozza Cataldo. P.Q.M. Annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Giudice di prima istanza per un nuovo esame del merito. Dispone restituire la tassa al reclamante.
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