COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società ASD CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( esclusione del Torneo ESORDIENTI, inibizione del Presidente PETTINATO Giuseppina fino al 10 MARZO 2012, inibizione del Dirigente MIRARCHI Alessio fino al 15 FEBBRAIO 2012, inibizione del Dirigente MACCARONE Massimo fino al 15 FEBBRAIO 2012, squalifica dell’allenatore MIRARCHI Antonio fino al 5 APRILE 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società ASD CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( esclusione del Torneo ESORDIENTI, inibizione del Presidente PETTINATO Giuseppina fino al 10 MARZO 2012, inibizione del Dirigente MIRARCHI Alessio fino al 15 FEBBRAIO 2012, inibizione del Dirigente MACCARONE Massimo fino al 15 FEBBRAIO 2012, squalifica dell’allenatore MIRARCHI Antonio fino al 5 APRILE 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale non sono stati smentiti e anzi sono stati confermati dal ricorso della Società Casciolino 2007; rilevato altresì che i provvedimenti adottati dal primo giudice risultano congrui ed adeguati all’entità e alla natura dei fatti accertati, ad eccezione della squalifica inflitta a Mirarchi Antonio, allenatore del Casciolino, al quale non può essere imputata alcuna violazione; P.Q.M. revoca la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore MIRARCHI Antonio; conferma nel resto e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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