COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S.MARIA LA CARITÀ – GARA S.MARIA LA CARITÀ I S. GIOVANNI BATTISTA DELL’8.01.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S.MARIA LA CARITÀ – GARA S.MARIA LA CARITÀ I S. GIOVANNI BATTISTA DELL’8.01.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società S. Maria La Carità, avverso la sanzione della squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Napodano Pasquale, rileva l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione. Invero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 3, lettera b), il Codice di Giustizia Sportiva non consente la proposizione di un reclamo avverso una squalifica del tecnico fino ad un mese. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società S. Maria La Carità.
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