COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNITAS MOLINA – GARA UNITAS MOLINA I CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNITAS MOLINA – GARA UNITAS MOLINA I CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, in seguito ad una accurata istruzione del fascicolo si evince, per motivi di equità, l’esistenza dei presupposti per ridurre la squalifica a carico del calciatore Accardo Danilo, pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del suddetto calciatore nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società Unitas Molina, riducendo la squalifica, a carico del calciatore Accardo Danilo, a cinque giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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