COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNITAS MOLINA – GARA UNITAS MOLINA I CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNITAS MOLINA – GARA UNITAS MOLINA I CLUB
GIOVENTÙ TRAMONTI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di
impugnazione. Invero, in seguito ad una accurata istruzione del fascicolo si evince, per motivi di
equità, l’esistenza dei presupposti per ridurre la squalifica a carico del calciatore Accardo Danilo, pur
dovendosi stigmatizzare il comportamento del suddetto calciatore nei confronti del direttore di gara.
P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società Unitas Molina, riducendo la
squalifica, a carico del calciatore Accardo Danilo, a cinque giornate di gara; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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