COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERIARA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE ANDREA PALLUZZI FINO AL 31.12.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 45 C5 DEL 14.12.2011 (Gara: PONTINA FUTSAL – CERIARA C5 del 10.12.2011 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERIARA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE ANDREA PALLUZZI FINO AL 31.12.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 45 C5 DEL 14.12.2011 (Gara: PONTINA FUTSAL – CERIARA C5 del 10.12.2011 – Campionato Calcio a 5 C2) La Società CERIARA CALCIO A 5 ha contestato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, assumendo che l’allenatore PALLUZZI si sarebbe limitato a spingere l’arbitro in segno di protesta e non avrebbe assolutamente compiuto i gesti addebitatigli. Per tale motivo, la ricorrente chiede l’annullamento della squalifica all’allenatore e la ripetizione della gara. In sede di audizione, la società ha insistito sulla revoca della sanzione nei confronti del PALLUZZI, adducendo le stesse motivazioni del reclamo e presentando una dinamica dei fatti a supporto della richiesta, rinunciando però al ricorso avverso il risultato dell’incontro. Ben altri e più gravi episodi emergono dalla lettura del referto di gara, il cui contenuto è stato confermato puntualmente dall’arbitro in sede di audizione. In particolare, l’arbitro stesso, dopo l’espulsione di un calciatore della Società CERIARA, veniva attorniato da alcuni calciatori della squadra e, nella circostanza, l’allenatore PALLUZZI lo sfiorava con la testa dopo averlo gravemente minacciato e immediatamente lo colpiva con due ceffoni, che gli causavano persistente dolore ed arrossamento. Il PALLUZZI, dopo il conseguente allontanamento, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, ripetendo minacce ed offese. A tal punto l’arbitro sospendeva l’incontro. Da quanto rappresentato, non possono sorgere dubbi circa la condotta del citato allenatore che non è certamente quella descritta dalla ricorrente nel reclamo e ripetuto in audizione. E’ da rilevare inoltre, che il Tecnico, ben lungi dal placare le intemperanze dei propri calciatori, come sarebbe stato suo dovere, ha capitanato le proteste, rendendosi responsabile di un gesto di violenza che non può essere giustificato in alcun modo. Tanto premesso, ritenute insussistenti le doglianze della reclamante e congrua la sanzione inflitta, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CERIARA CALCIO A 5 e di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it