COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S.D. COLONNA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 113 DEL 29-12-2011 IN MERITO ALLA GARA ATL. TORBELLAMONACA – COLONNA DEL 24-12-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S.D. COLONNA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 113 DEL 29-12-2011 IN MERITO ALLA GARA ATL. TORBELLAMONACA – COLONNA DEL 24-12-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La società Colonna ha impugnato la delibera in epigrafe con la quale il competente Giudice Sportivo aveva disposto la ripetizione della gara. A sostegno della decisione l’Organo giudicante deduceva che al 18’ del secondo tempo, a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore De Santis Alessio dapprima spingeva l’Arbitro e poi lo pizzicava ad una guancia. L’Arbitro decideva a quel punto di sospendere la gara e si dirigeva verso gli spogliatoi ma veniva accerchiato da numerosi tesserati dell’Atletico Torbellamonaca che lo spintonavano ed, in particolare, un soggetto, qualificatosi come presidente della società, lo intimidiva imponendogli di proseguire la gara e portarla regolarmente a termine proferendo al suo indirizzo espressioni minacciose. L’Arbitro, a quel punto, decideva per salvaguardare la propria incolumità, di proseguire la gara pro – forma. Il Giudice Sportivo rilevava come, non sussistessero le condizioni per sospendere la gara in quanto l’Arbitro non aveva messo in atto tutti gli accorgimenti regolamentari per proseguirla. La reclamante sostiene invece che la gara si stava svolgendo in un clima intimidatorio ed, in particolare l’Arbitro era stato violentemente spintonato dal De Santis che, malgrado fosse trattenuto dai compagni, lo aveva raggiunto anche colpendolo alla guancia con la mano, era stato poi circondato dai compagni dell’espulso ed in quel frangente era stato colpito alla spalla e poi era stato minacciato gravemente tanto che la situazione sembrava potesse degenerare da un momento all’altro. La decisione di sospendere la gara era quindi l’unica possibile e la prosecuzione solo pro – forma aveva impedito ulteriori e ben più gravi incidenti. Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Va innanzitutto rilevato come l’Arbitro, sin dal supplemento allegato al referto abbia precisato come la spinta del calciatore De Santis lo avesse raggiunto ad una spalla procurandogli un forte dolore e menomandolo fisicamente a tal punto da impedirgli di condurre la gara in condizioni fisiche idonee, aveva inoltre aggiunto che il calciatore De Santis lo aveva raggiunto anche con un pizzico ad una guancia ed, in quel frangente, era stato spalleggiato dai compagni di squadra che lo avevano sostenuto minacciandolo e spintonandolo. A quel punto aveva deciso di sospendere la gara e si era avviato verso gli spogliatoi ma era stato fisicamente impedito dall’uscire dal campo ed era stato ancora gravemente minacciato anche da persone estranee penetrate sul campo di gioco e tra loro una che si qualificava come il presidente della società, che gli intimava “se non fai finire questa partita non esci vivo di qui”. In sede di audizione diretta innanzi alla Commissione l’Arbitro precisava ancora che il calciatore De Santis lo aveva colpito con violenza con le due mani all’altezza del torace procurandogli forte dolore, subito dopo rivolgendogli espressioni minacciose lo aveva attinto con un “violentissimo” pizzicotto sulla guancia destra che gli aveva procurato fortissimo dolore e gli aveva lasciato un livido che era scomparso solo dopo tre giorni. Dopo questa violenta aggressione non si era sentito più nelle condizioni fisiche e morali di arbitrare anche perché era ancora circondato dai compagni di squadra dell’espulso che continuavano a minacciarlo ed insultarlo. Precisava anche che, mentre tentava di recarsi verso gli spogliatoi veniva trattenuto a forza dagli stessi calciatori dell’Atletico Torbellamonaca mentre il portiere lo invitava a notare che alcuni sostenitori della squadra presenti in tribuna impugnavano, con fare minaccioso, dei coltelli. Ritiene quindi la Commissione che, prescindendo da quello che è accaduto dopo la decisione di sospendere la gara, che, sia detto per inciso, ha confermato in pieno il clima di gravissima intimidazione e minaccia nei confronti dell’Arbitro, nel momento in cui l’Arbitro ha adottato la decisione vi erano tutte le condizioni per decretare la sospensione anticipata dell’incontro. Infatti vi era stato un episodio di violenza consumata nei confronti dell’Arbitro da parte di un calciatore che, invece di essere represso, veniva sostenuto e spalleggiato dai compagni di squadra, il direttore di gara era stato, inoltre, fisicamente menomato e, quindi, al naturale “metus” per le condizioni obiettive in cui si trovava, vi era anche la inidoneità fisica a condurre la gara per la quasi mezz’ora che ancora mancava alla conclusione. La gara quindi non ha avuto regolare svolgimento e conclusione esclusivamente per la responsabilità della società Atletico Torbellamonaca a cui va applicata la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di comminare alla società Atletico Torbellamonaca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La tassa reclamo va restituita.
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