COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. 704 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 29 DEL 21-12-2011 IN MERITO ALLA GARA ITALIAN OLD STYLE – ASD 704 DEL 16-12-2011 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. 704 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 29 DEL 21-12-2011 IN MERITO ALLA GARA ITALIAN OLD STYLE – ASD 704 DEL 16-12-2011 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D ROMA La società ASD 704 ha impugnato la delibera in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivo con la quale era stata disposta la ripetizione della gara. A sostegno della decisione il Giudice deduce che la gara era stata sospesa al 22’ del secondo tempo per un improvviso spegnimento dell’impianto di illuminazione dovuto alla mancanza di energia elettrica nel quartiere. La reclamante sostiene invece che durante la gara i fari si erano spenti per altre due volte, nel primo tempo causando la sospensione per quasi quindici minuti e durante l’intervallo causando il ritardo nell’inizio del secondo tempo. Sostiene altresì che durante i periodi di spegnimento gli altri impianti adiacenti erano regolarmente illuminati e, quindi, il guasto riguardava solo i fari di quel campo di gioco, tanto che l’Arbitro all’inizio del secondo tempo aveva anche tentato di far spostare la gara su di un campo adiacente che però non era risultato idoneo. Richiedeva quindi la conferma del risultato acquisito sul campo e la vittoria a tavolino in quanto aveva sempre condotto la gara in vantaggio sino alla sospensione. Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Il direttore di gara sentito direttamente dalla Commissione ha confermato tutte le circostanze portate dal reclamo. Infatti si è trattato di un guasto reiterato per ben tre volte, di cui l’ultima senza ripristino, che ha riguardato esclusivamente l’impianto di illuminazione del campo di gioco e non quelli degli impianti adiacenti e dell’intero complesso sportivo. Non si è trattata dunque di una carenza di erogazione dell’energia elettrica da parte del gestore del servizio ma di un guasto dell’impianto dovuto evidentemente ad un difetto di manutenzione. In tal caso è la società di casa che deve rispondere dell’idoneità dell’impianto e che deve sopportare le conseguenze delle carenze dello stesso che non siano dovute a cause di forza maggiore che, nella circostanza, non vi sono state. A carico della società Italian Old Style va quindi applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6. La Commissione Disciplinare territoriale, tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo e di comminare alla società Italian Old Style la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6. La tassa reclamo va restituita.
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