COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SPIGNO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 110 DEL 22-12-2011 IN MERITO ALLA GARA PRO FORMIA – REAL SPIGNO DEL 18-12-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SPIGNO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 110 DEL 22-12-2011 IN MERITO ALLA GARA PRO FORMIA – REAL SPIGNO DEL 18-12-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La società Real Spigno ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, l’ammenda di € 150,00 e la penalizzazione di un punto in classifica per prima rinuncia. Nella motivazione il Giudice sostiene che la gara non è iniziata per la rinuncia della società Real Spigno, consacrata in una dichiarazione sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale, che motivava la decisione di non disputare la gara con la mancanza di acqua calda negli spogliatoi. Con il reclamo la società Real Spigno sostiene, invece, di essersi regolarmente recata sul campo di gioco dove, giunta alle ore 10,15 poteva constatare che, a causa di un guasto generalizzato in tutta la zona, mancava totalmente l’acqua, sia nelle docce che nei servizi igienici, rendendo quindi il campo di gioco inagibile. Sussistevano inoltre condizioni meteorologiche particolarmente avverse, pioggia battente e freddo intenso, tanto che l’Arbitro arrivava solo alle ore 11,00, e constatava quanto già rilevato dalla squadre ospite, che dichiarava di non poter giocare, non sussistendo le condizioni minime igieniche e dovendosi tutelare l’incolumità di tutti i partecipanti. L’Arbitro aveva quindi proceduto all’appello delle due squadre ed aveva poi abbandonato il campo di gioco. Insiste quindi nel richiedere l’annullamento della decisione impugnata e la ripetizione della gara. Il reclamo è fondato. Infatti dal referto di gara, dalle dichiarazioni rilasciate dalle due società e, soprattutto, dalla certificazione rilasciata dall’ente pubblico erogatore del servizio, si può ricavare con assoluta certezza che effettivamente nella zona ove è ubicato il campo sportivo vi è stata la sospensione dell’erogazione idrica per un guasto dell’acquedotto pubblico, guasto che si è protratto sino al pomeriggio inoltrato. Non è quindi esatto sostenere che mancasse solo l’acqua calda mentre mancava totalmente l’acqua sia per le docce, sia soprattutto per i servizi igienici. Mentre è sicuramente possibile giocare una gara senza acqua calda, pur con i comprensibili disagi, non è assolutamente possibile disputare una gara con la totale assenza di acqua nei servizi igienici e nelle docce da prima dell’inizio a ben oltre la fine. Sussisteva quindi una causa di forza maggiore per rinviare l’incontro e non ha alcun peso il fatto che una delle due squadre, peraltro quella di casa, volesse comunque giocare, essendo evidente che l’impianto di gioco aveva temporaneamente perduto l’idoneità per disputare l’incontro. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di annullare la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di conseguenza. La tassa reclamo va restituita.
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