COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 , A CARICO DEL CALCIATORE RIZZO MARCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U.N. 43 DEL 07.12.2011, GARA , SAN DONATO PONTINO- A.S.D. CITTA’ DI APRILIA DEL 03.12.2011, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI FASCIA B GIRONE C
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 , A CARICO DEL CALCIATORE RIZZO MARCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U.N. 43 DEL 07.12.2011, GARA , SAN DONATO PONTINO- A.S.D. CITTA' DI APRILIA DEL 03.12.2011, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI FASCIA B GIRONE C
La Commissione Disciplinare Territoriale
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
osserva quanto segue:
Al 33' del secondo tempo veniva espulso dal campo il giocatore della Società Città di Aprilia , Rizzo Marco, per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive; successivamente lo stesso gli porgeva la mano dopo averla attinta con uno sputo in segno di massimo disprezzo nei riguardi del direttore di gara.
La Società istante, pur avendo chiesto di essere sentita, regolarmente convocata non compariva all'audizione prefissata.
Nel suo ricorso la stessa ASD Città di Aprilia, reputando comunque “inqualificabile” il gesto del proprio giocatore e pertanto meritevole di sanzione “esemplare”, chiedeva una riduzione della squalifica inflitta, apparendo la stessa eccessiva.
Atteso che il fatto da sanzionare è sicuramente censurabile, sia per il riprovevole e grave gesto posto dal calciatore, che per le frasi irriguardose e offensive rivolte nei confronti dell'autorità arbitrale come della sua stessa persona; si ritiene, ad un migliore esame della fattispecie, che sul comportamento del giovane giocatore, abbia influito un' incontrollata ed impulsiva reazione, per un provvedimento a lui avverso e contestuale ad una sconfitta subita.
In tale contesto si può addivenire ad una parziale riduzione della squalifica inflitta nei termini di cui al dispositivo, onde renderla meglio commisurata ai fatti addebitati.
DELIBERA
Di ridurre dal 31.12.2012 al 30.09.2012 la squalifica del calciatore Rizzo Marco, di cui al provvedimento adottato dal Giudice sportivo del Comitato regionale Lazio, al C.U. n. 43 del 07.12.2011.
La tassa reclamo versata va restituita.
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