COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE TACON AVELAR BRUNO RAFAEL GIA’ TESSERATO CON L’U.S. PALESTRINA ED ATTUALMENTE CON L’A.S.D. U.S. TERRACINA E DELLA SOCIETA’ U.S. PALESTRINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE TACON AVELAR BRUNO RAFAEL GIA’ TESSERATO CON L’U.S. PALESTRINA ED ATTUALMENTE CON L’A.S.D. U.S. TERRACINA E DELLA SOCIETA’ U.S. PALESTRINA Con atto del 1 dicembre 2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore TACON per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 40 comma 11 punto 3 lettera a) delle NOIF e la società PALESTRINA per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al suo tesserato. A sostegno del deferimento l’Organo requirente illustra i seguenti fatti. In data 1-4-2011 il presidente della Pol. Fregane produceva reclamo al Giudice Sportivo competente avverso la regolarità della gara contro il Palestrina per la posizione irregolare del calciatore Tacon che al momento del tesseramento aveva prodotto una documentazione incompleta in relazione alla sua provenienza da federazione estera. Il Giudice Sportivo investito del ricorso, accertato che il calciatore di nazionalità Italiana era tesserato dal 26-11-2010 per la società Palestrina e che dallo storico risultava essere stato tesserato per la prima volta nella stagione 2004-2005 per la società Magione calcio a 5, riteneva la posizione dello stesso assolutamente regolare e respingeva di conseguenza il reclamo. L’8 aprile 2011 veniva inoltrata da un giornalista di una testata sportiva locale un esposto alla Procura Federale in cui si segnalava che il calciatore Tacon, dopo essere stato svincolato dal Palestrina il 16-7-2010, aveva contratto un tesseramento in Spagna in “Tercera Division” con il C.D. Toledo, senza peraltro aver ottenuto il regolare transfert dalla F.I.G.C. e, quindi, senza il transfert spagnolo era tornato in Italia per ritesserarsi con il Palestrina il 26-11-2010. All’esposto venivano allegati ritagli di stampa ed un DVD che documentava appunto le gare disputate dal Tacon con il club spagnolo. Iniziavano quindi le indagini della Procura Federale che, dopo aver sentito i rappresentanti del Fregene, che confermavano il contenuto del loro reclamo, e del Palestrina, che invece negavano di aver mai saputo del tesseramento in Spagna del Tacon nel periodo intercorrente tra il luglio ed il novembre 2010 e di essere nel pieno affidamento della posizione assolutamente regolare del calciatore, convocava il calciatore Tacon che rendeva piena confessione del suo operato. Dalle dichiarazioni del calciatore si poteva apprendere che il Tacon aveva in realtà doppia cittadinanza, Italiana e Brasiliana, e doppio passaporto. Il giovane era giunto in Italia nella stagione 2004-2005 ed aveva acquisito la cittadinanza italiana tesserandosi con il Magione Calcio a 5, previa concessione del transfert della federazione brasiliana. Nella stagione successiva si tesserava con la società Ascoli Piceno calcio a 5 e nell’aprile del 2006 era ritornato in Brasile, senza richiedere ed ottenere il transfert che doveva essere rilasciato dalla F.I.G.C., e si era tesserato con la squadra di serie A calcio a 11 Paraviavai; nel mese di luglio 2007 ritornava in Europa e si tesserava quale calciatore comunitario, in quanto cittadino italiano, con la società spagnola Collado Villalba, partecipante al campionato di terza divisione, beneficiando del trasfert rilasciato dalla federazione Brasiliana. Nel gennaio 2008 tornava in Italia e senza che la federazione spagnola gli rilasciasse il transfert si tesserava per la società Magione calcio a 5, con la società Roma Futsal calcio a 5 e quindi per le società di calcio a 11 Ceramica Flaminia Rignano e Pescatori Ostia e infine per la stagione 2009/2010 per la società Palestrina. Nel mese di luglio 2010 veniva svincolato dal Palestrina e si trasferiva in Spagna, nuovamente senza richiedere il transfert della F.I.G.C., e si tesserava per la società Villanova di Toledo, utilizzando il transfert concessogli, nel luglio 2007, dalla federazione Brasiliana. Con quella società disputava 7 gare ufficiali, per poi rientrare nel mese di novembre 2010 in Italia e tesserarsi nuovamente (quale calciatore italiano svincolato a luglio) con la società Palestrina, senza che la federazione spagnola gli concedesse alcun transfert internazionale. Le dichiarazioni del calciatore venivano confermate dall’indagine svolta presso l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. ove risultava che la federazione spagnola non aveva mai richiesto il transfert a quella italiana per poter tesserare il calciatore con la società Villanova di Toledo. Alla luce di quanto accertato la Procura Federale riteneva altamente censurabile il comportamento del calciatore Tacon che aveva occultato in Italia di aver disputato ben sette gare del campionato spagnolo ed aveva quindi contratto un tesseramento non valido nel novembre 2010 disputando quindi con la società Palestrina ben 14 gare in posizione irregolare. Riteneva quindi la Procura che sussistessero tutti gli elementi per deferire il calciatore ai sensi dell’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 40 comma 11 punto 3 lettera a) delle NOIF e la società ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Alla riunione presenziavano i rappresentanti della società Palestrina mentre non presenziava il calciatore Tacon né personalmente né attraverso rappresentanti. Le parti costituite non concludevano positivamente la procedura per l’eventuale patteggiamento in quanto la società deferita non accettava la proposta della Procura Federale. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva la squalifica per 7 giornate del calciatore Tacon e la penalizzazione di 4 punti in classifica per il Palestrina, mentre i rappresentanti della deferita concludevano per il proscioglimento della società in quanto il tesseramento contratto in Italia nel novembre 2010 sarebbe assolutamente regolare e semmai doveva considerarsi irregolare il tesseramento in Spagna e, comunque, affermavano la più totale buona fede della società di appartenenza. Rileva la Commissione come le incolpazioni relative al calciatore Tacon siano fondate in relazione ai tesseramenti irregolari contratti per due volte all’estero, mentre non siano fondate in relazione alla disputa in Italia, nel campionato di eccellenza 2010-2011 di ben 14 gare in posizione irregolare. Riassumendo la vicenda si può affermare che il calciatore sia giunto in Italia, nel lontano 2004 munito di regolare documento di trasferimento internazionale della Federazione Brasiliana, ed abbia contratto un regolare tesseramento per una società di calcio a 5 italiana, acquisendo, in forza della doppia cittadinanza Brasiliana ed Italiana lo status 3 (dilettante italiano). Dopo quel primo tesseramento ha sempre contratto regolari tesseramenti per società dilettanti italiane, conservando quindi lo status 3. In tale posizione arriva alla stagione 2009-2010 nella quale gioca con il Palestrina che lo svincola al termine della stagione e poi lo ritessera, nella stagione 2010-2011, nel novembre successivo da calciatore dilettante italiano, status 3, svincolato e quindi libero. Questi sono gli elementi che emergono dallo storico del calciatore, acquisito presso il competente ufficio tesseramenti, che, in carenza di qualsiasi contestazione sul punto e di pronuncia dell’unico organo competente, la Commissione Tesseramenti, fa piena prova dello stato di tesseramento del calciatore. Per il principio dell’affidamento totale che deve darsi, si ripete in carenza di decisioni ufficiali di segno contrario assunte dagli organi competenti, alle risultanze certificatorie dell’ufficio tesseramenti, la posizione di tesseramento del calciatore con la società Palestrina per la stagione 2010-2011 deve ritenersi assolutamente regolare. E’ ben vero che la Commissione potrebbe utilizzare il potere di richiedere alla stessa Commissione Tesseramenti una pronuncia sulla regolarità di tale tesseramento ma, alla stregua dei documenti in atti, ciò appare assolutamente superfluo alla luce delle seguenti considerazioni. Invero il calciatore ha acquisito per ben due volte all’estero dei tesseramenti irregolari, utilizzando la sua doppia cittadinanza, in quanto, dopo aver giocato in Italia, trasferendosi all’estero non ha richiesto il transfert internazionale alla federazione italiana. Ciò ha reso la sua posizione all’estero totalmente irregolare ma non ha minimamente intaccato il suo status in Italia che era e resta status 3 e cioè calciatore dilettante italiano. Quindi va senz’altro dichiarato che, mentre il Tacon ha sempre giocato in Italia in posizione regolare, ha, di converso, sempre giocato all’estero, dopo il 2004, in posizione irregolare. Ciò detto è altrettanto evidente che il comportamento del calciatore sia altamente censurabile e la sanzione richiesta dall’Organo requirente sia del tutto inadeguata a reprimere il suo comportamento, totalmente antisportivo e dettato da un chiaro intento fraudolento volto ad eludere le norme relative al trasferimento di calciatori italiani all’estero. E’ dimostrato infatti che il Tacon si è creato una duplicazione di posizione di tesseramento, una in Italia status 3 ed una all’estero quale calciatore brasiliano, determinando quindi un duplice affidamento, in Italia ed all’estero, sulla sua posizione che, regolare in Italia, non lo era all’estero. La Commissione Disciplinare ritiene quindi che al Tacon vada applicata, quantomeno per analogia di comportamento antiregolamentare e per sostanziale identità di conseguenze per la regolarità dell’attività, seppur all’estero, la medesima sanzione prevista per le alterazioni di stato dei calciatori extra comunitari e quindi la sanzione minima edittale di due anni di squalifica. Per converso alla società Palestrina, che non ha utilizzato il calciatore in posizione irregolare, come invece sostenuto dalla Procura Federale, va solo applicata la sanzione dell’ammenda per responsabilità oggettiva nel comportamento del proprio tesserato che appare equo fissare in € 300,00, contemperando la gravità del comportamento del tesserato con la sostanziale irresponsabilità della società che nulla sapeva degli intrallazzi del Tacon per poter giocare all’estero senza dover richiedere il transfert internazionale alla F.I.G.C. DELIBERA Di ritenere il calciatore TACON Avelar Bruno Rafael responsabile delle violazioni ascritte limitatamente a quella prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS e per l’effetto di irrogargli la squalifica di anni 2. Di ritenere la società U.S. Palestrina ASD responsabile delle violazioni ascritte nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto di irrogarle l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo alla comunicazione agli interessati. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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