COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 02.02/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gare:ARENZANO FOOTBALL CLUB – IMPERIA terminata con il risultato di 3 – 3 del 8.01.2012 e SESTRI LEVANTE – ARENZANO FOOTBALL CLUB terminata con il risultato di 0 – 1 del 15.01.2012-

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 02.02/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gare:ARENZANO FOOTBALL CLUB – IMPERIA terminata con il risultato di 3 – 3 del 8.01.2012 e SESTRI LEVANTE – ARENZANO FOOTBALL CLUB terminata con il risultato di 0 – 1 del 15.01.2012- Il Giudice Sportivo Premesso che in relazione alle gare a margine le società IMPERIA e SESTRI LEVANTE hanno proposto rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine alla “posizione irregolare” del calciatore Matteo Battaglia dell’ARENZANO, schierato in campo in entrambe le partite nonostante, a parere dei reclamanti, pendesse ancora nei suoi confronti un turno residuo di squalifica relativo ad una sanzione complessiva di tre giornate inflittagli dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale - con decisone pubblicata nel C.U. nr. 94 del 18.4.2011 in merito alla gara Arenzano – San Miniato del 16.04.2011, disputata nell’ambito del Campionato Nazionale Juniores della scorsa stagione sportiva. Attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei due reclami il G.S. dispone la trattazione riunita essendo gli stessi presentati contro la stessa reclamata in ordine alla presunta posizione irregolare del medesimo calciatore. Considerato che, a conforto delle proprie tesi, le società reclamanti sostengono che il calciatore Matteo BATTAGLIA nella stagione agonistica 2011/2012 non rientrerebbe più nei limiti ordinari di età previsti dal Comitato Regionale Liguria per partecipare a gare della categoria Juniores al quale possono prendere parte i calciatori nati dal 1/01/1993 in poi, mentre il calciatore Battaglia è nato il 26/05/1992; aggiungono, ancora, le reclamanti che il predetto giocatore durante la corrente stagione agonistica pur restando tesserato per la società ARENZANO, ha cambiato categoria di appartenenza per raggiunti limiti di età, contravvenendo così alla fattispecie prevista dall’articolo 22 comma 6 del C.G.S. - Rilevato che in relazione alla gare in epigrafe le società reclamanti chiedendo l’attribuzione della vittoria e la conseguente sanzione della perdita della gara a carico dell’ARENZANO; Considerato, altresì, che la società ARENZANO nelle proprie controdeduzioni, solleva in via preliminare un difetto di forma del reclamo, in quanto secondo la reclamata sarebbe stato presentato oltre i termini perentori previsti dal Codice di Giustizia Sportiva; Appurato che la preliminare doglianza della reclamata non merita accoglimento in quanto infondata; infatti al comma 2 dell’art. 38 del CGS si stabilisce che il reclamo può essere proposto entro i sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale; poi il successivo comma 5 dello stesso art. 38 CGS, sancisce la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo al giorno successivo non festivo. Nella fattispecie non è previsto alcun obbligo di preannuncio di reclamo. Sul punto, comunque merita in questa sede di essere richiamata la nota, a firma del Segretario della F.I.G.C., dott. Antonio Di Sebastiano, pubblicata in allegato al C.U. n. 33 del 30.10.2008 del C.R. Campania. Essa ha chiarito come l'intervenuta modifica dell'art. 29, comma 7, e dell'art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha trasferito al Giudice Sportivo Territoriale la competenza (precedentemente riservata alla Commissione Disciplinare Territoriale) in ordine ai reclami per posizione irregolare dei calciatori (o degli Assistenti di parte dell'arbitro), non ha determinato l'obbligo, a carico delle società reclamanti nel cennato ambito della posizione irregolare soggettiva, di formalizzare il preannuncio di reclamo. Quest'ultimo, dunque, resta fermo ed obbligatorio esclusivamente per le altre due tipologie di reclamo (irregolarità del campo di giuoco ed irregolarità di svolgimento della gara). Superata, dunque, l’eccezione preliminare della società Arenzano deve rilevarsi che nel merito delle controdeduzioni la reclamata ritiene che il proprio giocatore Matteo Battaglia si trovava in posizione regolare in occasione della disputa delle gare oggetto dei reclami, in quanto la facoltà di utilizzo ammessa dalla disposizione federale con apposito Comunicato Ufficiale, consentirebbe al giocatore di essere alternativamente considerato sia nella categoria del campionato di prima squadra che di quello della categoria Juniores; prosegue la reclamata sostenendo che il giocatore Battaglia avrebbe scontato il turno residuo di squalifica non partecipando alla gara del campionato Juniores Regionale Arenzano – A. Baiardo del 24.09.2011 L’Arenzano sostiene, in definitiva, la piena regolarità della posizione del calciatore BATTAGLIA che avrebbe mantenuto il suo status di Juniores, sebbene fuori quota, tant’è che secondo la società avrebbe scontato la sua ultima giornata di squalifica nella gara del 24.09.2011 giocata nell’ambito del campionato juniores contro la società A. Baiardo. Dall’esame degli atti ufficiali risulta che, in effetti, il calciatore Matteo BATTAGLIA era stato squalificato dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale - come da Comunicato Ufficiale nr. 94 del 18.04.2011, e che due delle tre gare di squalifica erano state scontate nella fase finale dello stesso campionato, e che dunque il predetto calciatore avrebbe dovuto scontare ancora una giornata di squalifica. A questo punto - tenuto conto che Matteo Battaglia è un calciatore del 1992 e che comunque secondo quanto previsto dal C.U. nr. 1 C.R.L. del 01.07.2011, (“per la stagione sportiva 2011/2012 sarà consentito l’impiego nel Campionato Regionale Juniores fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuori quota nati dal 1 Gennaio 1992 in poi”) è in età per poter legittimamente partecipare, sia pure come fuori quota, al Campionato Juniores Regionale - occorre dirimere il dubbio in ordine a quale gara il predetto giocatore sconta la squalifica: campionato prima squadra o Campionato Juniores Regionale? Ancora prima di addentarci nel merito delle motivazioni, ai fini della presente decisione, occorre tener ben presente la portata della previsione Federale del Comitato Regionale Liguria che non consente alle società l’impiego nei campionati juniores di qualsiasi giocatore fuori quota indipendentemente dall’età, ma bensì di una specifica e ben individuata categoria di giocatori, solo quelli nati nell’anno 1992. Dunque ci si domanda in quale competizione doveva scontare l’ulteriore giornata di squalifica il calciatore Battaglia che di fatto non scontò la stagione precedente per la conclusione dei campionati. Di regola le squalifiche devono essere scontate integralmente nel campionato di competenza (art. 22/3 C.G.S.), ma nel caso specifico il campionato finisce e, a far tempo dalla stagione sportiva successiva, il calciatore non rientra più nella categoria Juniores per superati limiti di età, se non come ”fuori quota” perché nato nel 1992, e non indipendentemente dall’anno nascita (è chiaro che già un calciatore nato nel 1991 non poteva, per nessun motivo, prendere parte al campionato Juniores). - Andando ora ad analizzare nello specifico la normativa e tenuto conto dei pareri interpretativi della Corte Federale, attualmente la situazione è la seguente. L’art. 22/3 C.G.S. dispone la regola: 3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Andiamo allora a leggere al comma 6 del medesimo articolo 22 C.G.S., dapprima la continuazione della regola: 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. E successivamente, in prosecuzione, l’eccezione alla regola: Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.. Dopo l’excursus normativo occorre ora prendere in debita considerazione anche la circostanza - non proprio trascurabile ai fini della presente decisione - che il calciatore Matteo Battaglia non ha cambiato società, né tantomeno ha cambiato categoria d’appartenenza nell’ambito del Settore Giovanile Scolastico, giacché la categoria Juniores non è posta sotto l’egida del S.G.S. Ne deriva che la fattispecie è disciplinata dalla regola dell’art. 22/3 e 22/6 C.G.S.: il calciatore deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale milita nella stagione successiva. È ora, dunque, necessario prendere atto della circostanza che il calciatore Matteo Battaglia, anche se come fuori quota (superando i limiti ordinari di età) può comunque partecipare al Campionato Juniores Regionale, in ragione della facoltà aggiunta da parte del Comitato Regionale Liguria, che permette ai soli calciatori nati nel 1992 (e non a tutti indistintamente dall’anno di nascita) di disputare da “fuori quota” le gare del campionato Juniores, al quale – altrimenti - non avrebbero titolo. Ebbene, da interpretazione che appare logico-giuridica ne discende che in virtù del principio di afflitività ed effettiva esecuzione della sanzione non può certamente lasciarsi alcuna discrezionalità alle Società, in relazione proprio alle posizioni dei fuori quota (per questa stagione sportiva i nati nel 1992), di decidere autonomamente ed a seconda della convenienza tecnico-sportiva in quale competizione deve essere scontata la sanzione. La risposta, come già la Corte Federale ha avuto modo di argomentare (anche nel caso “Errico” citato dalle reclamanti), deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto alla variazione di posizione soggettiva del calciatore o di suo trasferimento, che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Cosicché, deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittive che deterrenti, che le norme federali assegnano al sistema sanzionatorio. La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali – la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara cronologicamente disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore e successiva rispetto alla squalifica. Di certo è possibile sostenere che la “posizione soggettiva” del calciatore BATTAGLIA è mutata: da calciatore “in quota” per la passata stagione sportiva a calciatore fuori “quota” per l’attuale campionato Juniores Regionale, ma egli non ha però cambiato categoria di appartenenza; quindi ci dobbiamo riproporre lo stesso quesito (peraltro già oggetto di richiesta di parere alla Corte di Giustizia Federale): se un calciatore, squalificato nel Campionato Juniores al termine di una stagione sportiva, passando dallo status di calciatore “in quota” a quello di “fuori quota”, debba scontare il residuo di squalifica nella prima gara ufficiale della società di appartenenza, oppure nello stesso Campionato Juniores”. Nel caso che ci occupa il calciatore BATTAGLIA, oltretutto non ha nemmeno cambiato società, ma è rimasto nell’organico della medesima società con la posizione soggettiva di calciatore “fuori quota” in relazione al campionato Juniores Regionale, per cui poteva legittimamente scontare la squalifica nel citato campionato, rispettando però il principio dell’effettività della sanzione irrogata, che come si è detto non può essere lasciato alla libera discrezione delle società consentendole di scegliere in via alternativa in quale campionato scontare la sanzione che ne farebbe venir meno anche ogni afflittività. È evidente che dal punto di vista squisitamente logico si è portati ad elaborare una doppia osservazione, da una parte si può ragionevolmente supporre che il calciatore Matteo Battaglia ha superato l’età per essere ordinariamente in quota juniores e pertanto la squalifica si doveva scontare in prima squadra, dall’altra parte, altrettanto ragionevolmente si può comunque asserire, in virtù dell’opzione federale concessa ai fuori quota solo del 1992 (e non a tutti senza limiti di età), che la squalifica si potrebbe legittimamente scontare anche nel campionato juniores al quale la squadra di appartenenza risulta regolarmente iscritta. Tuttavia, come già suesposto, questo doppio ragionamento si scontra con il principio dell’effettiva esecuzione della sanzione che ovviamente non può lasciare discrezione o facoltà alle società in ordine alla scelta del campionato ove scontare la sanzione. Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo, che i principi cardine, da applicarsi in via gradata, alla luce dei quali la norma federale (art. 22 C.G.S.,) va interpretata, sono quelli dell’effettività della sanzione che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello dell’omogeneità delle competizioni in cui scontarle, che tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni tipologicamente corrispondenti a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato (e non certamente, ad esempio a gare di Coppa Italia che la società reclamata evidenzia nelle proprie controdeduzioni). - Corollario logico-giuridico di questo ragionamento è che l’unica possibilità per garantire che possa essere effettivamente e concretamente scontata la squalifica, sia quella secondo cui la sanzione stessa vada scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra, se questo inizia in data antecedente rispetto al campionato Juniores, successiva a quella in cui la sanzione è stata irrogata. Ne consegue che, al momento in cui il calciatore BATTAGLIA è sceso in campo per disputare le gare di cui ai reclami in discussione aveva già scontato il residuo di sanzione disciplinare comminatagli non partecipando di fatto alla prima gara del campionato Juniores disputata dalla propria squadra in data 24.09.2011 contro la società Baiardo; tuttavia il Battaglia aveva già preso parte alle prime due gare del girone di andata del campionato di prima squadra proprio, coincidenza vuole, contro le due odierne reclamanti che nell’occasione vinsero le rispettive partite contro la reclamata, e che sicuramente, al di là del risultato, all’epoca a loro favorevole, non erano evidentemente ancora a conoscenza della posizione irregolare del giocatore dell’Arenzano Matteo BATTAGLIA, che in quelle due gare non aveva ancora scontato – in nessuna competizione – il residuo di sanzione disciplinare comminatagli. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come, anche a voler accedere alla tesi che il calciatore Battaglia, benché fuori-quota Juniores, non abbia cambiato categoria di appartenenza, l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella di scontarla nella prima (cronologicamente) gara ufficiale dei campionati delle due categorie in cui il Battaglia poteva prendere parte e cioè Juniores e prima squadra (tipologicamente corrispondenti in quanto organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale e non dal Settore Giovanile e Scolastico). Oltretutto, lo si è già detto ma è bene ricordarlo, rispetto alla passata stagione sportiva il giocatore BATTAGLIA non ha nemmeno cambiato squadra. Nel caso di specie la gara iniziale di “prima squadra” è stata disputata in data 10.9.2011, e nell’occasione risulta che il tesserato Battaglia vi ha preso parte, e successivamente il medesimo calciatore ha partecipato anche alla seconda gara del Campionato di prima squadra il 18.09.2011; la prima gara del campionato juniores invece è stata disputata il 24.09.2011, sabato antecedente alla terza gara del campionato di “prima squadra” ove ha nuovamente partecipato il Battaglia, ma a quel punto in posizione regolare avendo di fatto scontato la squalifica non partecipando alla prima gara del campionato Juniores del 24.09.2011; campionato al quale l’ARENZANO è regolarmente iscritta ed ove aveva pieno titolo a partecipare il giocatore Battaglia, seppure come fuori quota, non avendo il medesimo cambiato società né categoria di appartenenza. A questo proposito è opportuno citare il parere della Corte Federale espresso con il C.U. nr. 12. del 12.01.2004 in merito alla richiesta di chiarimento per la posizione degli juniores, in cui è stata fornita la seguente testuale conclusione: “ un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa”. – Appare, dunque, assolutamente palese come, nel momento in cui il tesserato Battaglia è sceso in campo per disputare la prima e la seconda gara del girone di andata del campionato di Eccellenza della prima squadra, rispettivamente contro L’Imperia e il Sestri Levante, lo stesso non aveva scontato – in nessuna competizione - la sanzione disciplinare comminatagli; ma, pur tuttavia, nel momento in cui inizia il campionato Juniores ed il medesimo giocatore non partecipa alla prima gara del 24.09.2011 sconta di fatto la squalifica. In questo senso ha deciso recentemente anche la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria con C.U. nr. 63 del 25.11.2011 per due casi analoghi in relazione alle gare MONTEPAONE-CATONA dell’11.09.2011e ROCCELLA-RENDE del 09.10.2011. - Sempre in questa stessa stagione sportiva 2011/2012 si è pronunciata nello stesso senso anche la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Sardegna – che con C.U. nr. 16 del 27 Ottobre 2011 ha, sostanzialmente deliberato che il calciatore debba scontare la squalifica in gara omogenea a quella per la quale aveva riportato la sanzione, e ciò laddove astrattamente possibile. Ne consegue che il calciatore squalificato nel campionato Juniores debba scontare il provvedimento sanzionatorio in gare di omogeneo torneo Juniores, anche di un anno successivo, allorché egli versi nelle condizioni regolamentari che gli consentano di prendervi parte e ciò a prescindere dalla circostanza che fosse o meno un “fuori quota”. Occorre dunque ribadire come una diversa interpretazione lascerebbe al pieno potere discrezionale della società di appartenenza la scelta delle gare in cui far scontare la sanzione, pregiudicandone il carattere dell’afflittività, con l’ulteriore anomalia derivante dal fatto che il calciatore potrebbe, e nel caso di specie, come visto, è avvenuto, disputare gare di prima squadra nonostante la pendenza a suo carico di sanzioni da scontare in gare di competizioni omogenee (nel caso che ci occupa Campionato Juniores). Le ragioni delle reclamanti sarebbero state sicuramente valutate diversamente se la società ARENZANO non si fosse iscritta al campionato Juniores nella presente stagione agonistica o se il giocatore non avesse avuto più titolo per partecipare al campionato Juniores nemmeno come fuori quota; si pensi ad esempio ad un giocatore del 1991 che nella stagione sportiva precedente partecipa come fuori quota ad un campionato Juniores ed al termine della stagione sportiva gli residuano ancora giornate di squalifiche, non può certamente scontarle nel campionato juniores della successiva stagione perché non ha nessun titolo per parteciparvi, nemmeno come fuori quota, e di conseguenza dovrà scontare la sanzione solo ed esclusivamente in gare della prima squadra. Le reclamanti a sostegno delle loro tesi nell’ambito dei motivi di reclamo citano il caso “ERRICO”, (la società Imperia ha anche allegato la copia integrale della decisione della Corte di Giustizia Federale); orbene, come si è ampiamente illustrato le posizioni di “ERRICO” e “BATTAGLIA” non sono proprio identiche: ERRICO, classe 1987, aveva partecipato nella stagione 2008/2009 al campionato Beretti di Lega Pro con la società Giacomense già come “fuori quota non annualizzato” (come da C.U. nr. 2/L del 3.7.2008 della Lega PRO poteva partecipare nella sola fase eliminatoria, e non alla fase finale, indipendentemente dall’anno di nascita) e di conseguenza vi era il rischio che nella stagione successiva si venisse a creare una situazione di incertezza sull’effettiva esecuzione della squalifica, qualora non avesse più partecipato a gare del medesimo campionato, com’è ragionevole attendersi per un giocatore che si trovi in tale posizione soggettiva svincolata dal limite di età, ove di fatto qualsiasi calciatore della rosa, anche il meno giovane di età può partecipare al campionato Beretti; soggettivamente diversa, invece, si presenta la posizione del giocatore BATTAGLIA che, nella stagione 2010/2011 partecipa come calciatore “in quota” al campionato juniores e nella stagione successiva 2011/2012 mantiene legittimamente il titolo per partecipare al Campionato juniores Regionale Ligure, sia pure come “fuori quota annualizzato” (cioè a dire solo se è nato nel 1992); infatti, il Comitato Regionale Liguria, consente alle società di schierare non un qualsiasi “fuori quota” indipendentemente dall’età, ma un fuori quota appena più giovane di un anno rispetto alle annualità ordinariamente previste (due giovani classe 92). Appare, pertanto, di tutta evidenza che la ratio della disposizione che consente di poter schierare nel campionato Juniores Regionale massimo due giocatori fuori quota del 1992 è ben diversa da quella che invece consentiva nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 la partecipazione al Campionato Beretti di due fuori quota senza limiti di età, che, oltretutto, potevano prendere parte solo alla fase eliminatoria e non a quella finale, ove invece i due fuori quota vengono specificatamente “annualizzati” (ad esempio per la stagione 2008/2009 si consentiva la partecipazione alla fase finale del torneo Beretti solo ai giocatori nati nel 1988, e quindi l’ERRICO non avrebbe avuto titolo per parteciparvi). Ovviamente le disposizioni federali hanno sicuramente una loro ratio nel consentire la partecipazione a campionati giovanili di giocatori “fuori quota annualizzati” piuttosto che “fuori quota senza limiti di età”, ma tali previsioni normative comunque creano anche delle differenti posizioni soggettive che poi possono avere riflessi, in un modo piuttosto che in un altro, ai fini dell’esecuzione delle eventuali sanzioni disciplinari. Si tenga, altresì, in debita considerazione la circostanza che la previsione del “fuori quota annualizzato” limita la facoltà delle società in merito all’utilizzo di una sola determinata leva di giocatori, rispetto alla disposizione che prevede l’utilizzo indistinto del “fuori quota senza limiti di età”. Altra differenza rispetto al caso “ERRICO” è che in quel caso il reclamo era stato presentato dalla Società Nocerina contro la Giacomense, nei sette giorni successivi alla disputa della gara in cui aveva partecipato in posizione irregolare il giocatore Luca Errico; nel caso di cui al presente reclamo le società Imperia e Sestri Levante sostengono invece che l’irregolarità della posizione del calciatore BATTAGLIA, iniziata l’11 settembre 2011 in occasione della prima gara del campionato di Eccellenza, si sia poi protratta ininterrottamente sino ad arrivare al mese di gennaio 2012 in cui si sono giocate le prime due gare del girone di ritorno, non considerando, però che la società Arenzano è regolarmente iscritta al campionato juniores regionale, ove il Battaglia poteva legittimamente essere schierato come “fuori quota” del 1992 e di conseguenza poteva anche scontare la squalifica, che nella fattispecie sconta non partecipando alla prima gara del citato campionato juniores. Al riguardo, occorre aggiungere che le stesse società reclamanti, ricordando il caso “ERRICO” citano la decisione della Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 107 del 22 ottobre 2009, la quale, sulla base del combinato disposto di cui all’art. 22 e 19 C.G.S. ha stabilito che tra i due principi guida, da queste norme desumibili - quello dell’effettività della sanzione irrogata che deve essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello della separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato - debba prevalere il primo. Dunque la Corte di Giustizia Federale ha ritenuto che il calciatore squalificato con la Beretti debba scontare la relativa squalifica nella partita immediatamente successiva anche se di prima squadra; ne consegue che applicando il principio espresso dalla Corte di Giustizia il giocatore BATTAGLIA avrebbe dovuto, comunque, scontare la squalifica nella prima gara cronologicamente successiva, rispetto alla squalifica, o di prima squadra o di campionato juniores; ma conseguenza altrettanto logica di tal ragionamento è che nel momento in cui inizia il campionato Juniores, il BATTAGLIA non partecipando alla prima gara del 24.09.2011, di fatto, va a scontare la residua giornata di squalifica, cosicché da lì in avanti la sua posizione deve essere considerata regolare, contrariamente a quanto ritenuto dalle società reclamanti, il calciatore, nato nell'anno 1992, deve essere considerato a tutti gli effetti idoneo a disputare gare del campionato Juniores, anche durante la stagione 2011/2012, nella qualità di fuori quota, atteso che la stessa società ARENZANO, partecipa regolarmente al campionato Juniores anche per la corrente stagione agonistica. Per i motivi suesposti, si deve pertanto ritenere che il calciatore Matteo BATTAGLIA ha partecipato in posizione regolare alle gare di cui all’epigrafe oggetto dei reclami in questione, ma di fatto ha partecipato in posizione irregolare alla prima ed alla seconda gara del girone di andata del campionato Eccellenza disputate rispettivamente in data 10.09.2011 contro l’Imperia ed in data 18.09.2011 contro il Sestri Levante P.Q.M. visto, anche, l’art. 46, comma 7, del CGS il quale testualmente stabilisce che “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice”. Di rigettare i reclami presentati dalle società IMPERIA e SESTRI LEVANTE confermando i risultati sportivi conseguiti sul campo; di applicare due (2) punti di penalizzazione nella presente stagione sportiva alla società Arenzano per aver fatto partecipare il calciatore BATTAGLIA in posizione irregolare alle seguenti gare: Imperia Calcio – Arenzano Football Club dell’10.09.2011 terminata con il risultato di 4 a 1. - Arenzano Football Club – Sestri Levante del 18.09.2011 terminata con il risultato 1 a 2. - di squalificare per una (1) gara il calciatore Matteo BATTAGLIA di comminare la sanzione dell’Ammonizione al dirigente della società Arenzano, Castagna Roberto. dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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