COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 02/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 01/12/2011 – a carico di: – TOSCA Francesco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Insubria Calcio e attualmente direttore sportivo della società Sommese Calcio, per violazione degli artt. 1, comma 1; – VIOLA Emilio, all’epoca dei fatti Presidente della Insubria calcio attualmente Direttore Sportivo della società Sommese calcio, per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS; – MENEGUZ Giovanni, Vice Presidente delegato alla firma della società Sommese Calcio, per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS e degli artt. 95, comma 5 e 8 e 100 comma 4 delle NOIF; – la società SS SOMMESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Vice Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 02/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 01/12/2011 - a carico di: - TOSCA Francesco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Insubria Calcio e attualmente direttore sportivo della società Sommese Calcio, per violazione degli artt. 1, comma 1; - VIOLA Emilio, all’epoca dei fatti Presidente della Insubria calcio attualmente Direttore Sportivo della società Sommese calcio, per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS; - MENEGUZ Giovanni, Vice Presidente delegato alla firma della società Sommese Calcio, per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS e degli artt. 95, comma 5 e 8 e 100 comma 4 delle NOIF; - la società SS SOMMESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Vice Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL , esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno è comparso per i deferiti, nonostante la regolarità dell’invio delle comunicazioni agli stessi, che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione di cui all’atto di deferimento e di comminare le seguenti sanzioni: per TOSCA Francesco sei mesi di inibizione; per VIOLA Emilio e MENEGUZ Giovanni quattro mesi di inibizione; per la SS SOMMESE CALCIO Euro 3.000,00 di ammenda; OSSERVA risulta pienamente provato dalla documentazione in atti che il TOSCA Francesco nel corso della stagione sportiva 2009/2010 abbia posto in essere attività persuasiva finalizzata all’acquisizione della disponibilità al trasferimento verso la Sommese Calcio di sei giocatori appartenenti alla Insubria Calcio, società di appartenenza dello stesso Tosca al momento dei fatti, con il consenso dell’allora Presidente VIOLA Emilio. I fatti addebitati ai deferiti integrano la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, per aver posto in essere comportamenti contrari agli obblighi di lealtà, probità e correttezza; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. Ritenuto inoltre che sia ascrivibile nei confronti della società Sommese Calcio la violazione dell’art. 4 comma 2, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per il comportamento contestato ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare, a fronte di tale responsabilità si ritiene equo comminare le sanzioni in relazione alla gravità dei singoli comportamenti. Tanto premesso e ritenuto COMMINA al sig. TOSCA Francesco quattro mesi di inibizione; al sig. per VIOLA Emilio e MENEGUZ Giovanni due mesi di inibizione; alla SS SOMMESE CALCIO Euro 400,00 di ammenda; Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it