COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TRUENTUM MMVII AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 FEBBRAIO 2012 INFLITTA AL CALCIATORE MONTEPERTA ANTONIO SEGUITO GARA TRUENTUM MMVII/BORGO SOLESTA’ DEL 14.1.2012 COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 51 del 17.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TRUENTUM MMVII AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 FEBBRAIO 2012 INFLITTA AL CALCIATORE MONTEPERTA ANTONIO SEGUITO GARA TRUENTUM MMVII/BORGO SOLESTA’ DEL 14.1.2012 COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 51 del 17.1.2012) Con rituale reclamo in data 21 gennaio 2012, l’A.S.D. Truentum MMVII ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno ha inflitto la squalifica fino al 15 febbraio 2012 al calciatore MONTEPERTA ANTONIO “per aver attinto con uno sputo la faccia di un avversario ed averlo minacciato ripetutamente”. La reclamante, nei propri motivi di doglianza, ha sostenuto la riconducibilità del caso di specie, qualificandola condotta gravemente antisportiva, alla fattispecie di cui alla lett. a) - anziché la lett. b) applicata dal Giudice Sportivo - del 4° comma dell’art. 19 del Cgs. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La descrizione dei fatti, estremamente chiara, e perdipiù assistita da fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, 1° comma, del Cgs, non fa dubitare dell’operato dell’arbitro né di quanto lo stesso abbia constatato. Relativamente alla sanzione inflitta, questa Commissione rileva che, integrando lo sputo un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Cgs, al quale seguirono reiterate minacce, il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la complessiva sanzione. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Truentum MMVII e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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