COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. ATLETICO ANCONA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AGOSTINELLI ELIA SEGUITO GARA ATLETICO ANCONA/REAL MONTECO’ DEL 14.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 101 del 18.1.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/02/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. ATLETICO ANCONA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AGOSTINELLI ELIA SEGUITO GARA ATLETICO ANCONA/REAL MONTECO’ DEL 14.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 101 del 18.1.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore AGOSTINELLI ELIA, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento offensivo e minaccioso da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Atletico Ancona A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, sia pur con espressioni anche offensive, nei confronti dell’ufficiale di gara, senza tuttavia minacciarlo nè alzare le mani, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Agostinelli.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro, confermando nel resto, ha escluso dalla condotta del calciatore in questione le contestate minacce.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta dell’Agostinelli si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.S. Atletico Ancona A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Agostinelli Elia a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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