COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 26 Gennaio 2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. RICORSO REAL TERMOLI – AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE (GARA TURRIS S. CROCE–REAL TERMOLI – CAMPIONATO REG. JUNIORES GIRONE “C” – 9^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 65 del 26 Gennaio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
5.2.1. RICORSO REAL TERMOLI - AVVERSO IRREGOLARE POSIZIONE CALCIATORE
(GARA TURRIS S. CROCE–REAL TERMOLI - CAMPIONATO REG. JUNIORES GIRONE “C” - 9^ GIORNATA DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società REAL
TERMOLI, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 33, 38 e 46 CGS;
rilevato preliminarmente che la società Turris S.Croce non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in
merito, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 33 e 38 CGS;
letto il reclamo, rileva che la società Real Termoli chiede l’applicazione ai danni della società Turris S.Croce
della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato il
calciatore MASCIA Luigi, nato nel 1991;
considerato che il Regolamento del Campionato Regionale Juniores 2011/2012 (pubblicato sul Comunicato
Ufficiale n. 26 del 26 settembre 2011) prevede la partecipazione di calciatori nati dal 1° gennaio 199 3 in poi
(o che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età ) e l’utilizzazione di TRE calciatori fuori quota, nati dal
1° gennaio 1992 in poi;
acquisita la nota del competente Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise dalla quale si
evince che il calciatore Mascia Luigi è nato il 21.03.1991 ed era regolarmente tesserato per la società Turris
S.Croce alla data della gara in epigrafe; ne consegue che il calciatore Mascia Luigi non aveva titolo a
prendere parte alla gare in epigrafe.
Tutto ciò premesso, visto ed applicato l’art. 17 CGS
D E C I D E
1. di infliggere alla società Turris S.Croce la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0-3;
2. di comminare alla società Turris S.Croce un’ammenda di Euro 100,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore BARBERIO Giacomo (Turris S.Croce) fino al 9 febbraio 2012;
4. di squalificare il calciatore MASCIA Luigi (Turris S.Croce) per due gare effettive.
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