COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. DEFERIMENTO A CARICO DI GIORDANO VINCENZO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 (VIOLAZIONE ART 1, COMMA 1, C.G.S. PER IL PRIMO E ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA SOCIETÀ)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. DEFERIMENTO A CARICO DI GIORDANO VINCENZO E DELLA SOCIETÀ A.S.D.
TERMOLI CALCIO 1920
(VIOLAZIONE ART 1, COMMA 1, C.G.S. PER IL PRIMO E ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA SOCIETÀ)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti inviati in data 24 novembre 2011 dalla Procura Federale nei quali risulta il deferimento
del Presidente pro-tempore della società A.S.D. Termoli Calcio, sig. GIORDANO Vincenzo, per
violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1,
paragrafo 14, della L.N.D. per la stagione sportiva 2010/2011, per aver, in data 1.8.2009
concordato la corresponsione di un premio di tesseramento per allenatore dilettante in misura
superiore ai limiti fissati dal protocollo di intesa L.N.D. - A.I.A.C. del 1° luglio 2009, nonché dell a
società A.S.D. TERMOLI CALCIO per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per la
condotta violativa ascritta al proprio Presidente pro tempore, osserva quanto segue.
Sono risultati presenti l'Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, il deferito sig. Giordano
Vincenzo ed il sig. Luciani Silvio nella sua qualità di segretario della società Termoli Calcio, con
procura da parte dell'attuale Presidente Marinelli Michele. Prima dell'inizio della trattazione
vengono depositati accordi ex art. 23 C.G.S. tra la Procura Federale ed i deferiti Giordano
Vincenzo e società Termoli Calcio riportanti le sanzioni concordate della inibizione per giorni venti
per il primo e della ammenda di euro 400,00 per la società.
Questa C.D. ritenute congrue le sanzioni concordate
DISPONE
applicarsi a GIORDANO Vincenzo, nella qualità di Presidente pro-tempore della società A.S.D.
Termoli Calcio all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per giorni 20, ed alla società A.S.D.
TERMOLI CALCIO la sanzione della ammenda di euro 400,00, con contestuale chiusura del
procedimento a carico dei deferiti.
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