COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.S.D. POL. HERMES TORO E MARRONE GIUSEPPE – AVVERSO AMMENDA, INIBIZIONE DEL TECNICO E SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 59 DEL 12 GENNAIO 2012) (GARA HERMES TORO – REAL GILDONE DELL’ 8.01.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 15^ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.S.D. POL. HERMES TORO E MARRONE GIUSEPPE – AVVERSO AMMENDA, INIBIZIONE DEL TECNICO E SQUALIFICA CALCIATORE - PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 59 DEL 12 GENNAIO 2012) (GARA HERMES TORO – REAL GILDONE DELL' 8.01.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B - 15^ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltati i ricorrenti, che hanno chiesto espressamente di essere sentiti, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal tecnico Marrone Giuseppe, anche se in un unico atto con la società Hermes Toro, perché non risulta pagata da questi la tassa reclamo dovuta da ogni ricorrente come previsto dagli artt. 33, commi 8, e 46, comma 5, del C.G.S. Tuttavia la sua posizione può essere presa in considerazione per come è stato proposto il ricorso dalla società, che ha richiesto in modo espresso la valutazione di questa C.D. su tutte le sanzioni inflitte dal G.S. e riportate sul C.U. n. 59 del 12 gennaio 2012, riguardanti la gara giocata il giorno 8 gennaio 2012 contro il Real Gildone. La ricorrente ha rappresentato in ricorso ed in sede di audizione i fatti verificatisi durante e dopo la gara che hanno visto impegnati il tecnico Marrone Giuseppe, il calciatore Totaro Leonardo ed i propri sostenitori, in parziale difformità dalle risultanze del referto arbitrale e del supplemento di rapporto, richiedendo la riduzione di tutte e tre le sanzioni. Va rappresentato in questa sede che i fatti di rilevanza disciplinare vanno valutati sulla base degli atti ufficiali, che, pertanto, assumono carattere di fonte privilegiata di prova, contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni delle parti, ancor più se esse si riducono alla semplice negazione dei fatti stessi. La presunzione di attendibilità che copre le risultanze dei documenti ufficiali può essere messa in discussione solo in presenza di evidenti contraddizioni o di manifeste illogicità. Nel caso in esame, le risultanze del referto arbitrale e del supplemento di rapporto del direttore di gara, particolarmente circostanziati e precisi, riportano in modo chiaro fatti ed affermazioni che non danno modo a questa C.D. di poterli ritenere passibili di verifiche riduttive o non veritiere. Vanno, pertanto, valutate le risultanze degli stessi atti, anche tenendo conto di quanto sostenuto in ricorso e nella audizione, ai fini della congruità delle sanzioni inflitte dal G.S. Per quanto riguarda la sanzione della ammenda inflitta per il comportamento dei sostenitori della Hermes Toro, ritiene che la stessa possa essere ridotta in considerazione del fattivo comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore e, anche, dal capitano della squadra chiamato dall'arbitro a ristabilire l'ordine sul campo, come indicato dallo stesso direttore di gara nel supplemento di rapporto. Non può essere ridotta la sanzione della inibizione inflitta al tecnico Marrone Giuseppe, perché nella misura applicata dal G.S. appare al limite della afflittività, in considerazione di quanto verificatosi durante e dopo la gara, elementi questi parzialmente ammessi dal Marrone, a prescindere anche dalle parole riportate nel supplemento di rapporto. Non può essere ridotta nemmeno la sanzione inflitta al calciatore Totaro Leonardo in quanto il suo comportamento irriguardoso e minaccioso, concretizzatosi anche nell'ostacolare la ripresa del gioco, è stato reiterato in una fase successiva alla sua espulsione con rientro sul terreno di gioco. P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla società Hermes Toro e per l'effetto riduce la sanzione della ammenda ad euro 150,00 comprensiva della ammenda per mancanza di acqua calda, con conferma della inibizione del tecnico Marrone Giuseppe fino al 16 febbraio 2012 e della squalifica del calciatore Totaro Leonardo per cinque giornate. Nulla per la tassa già versata dalla società, che va restituita a cura della Segreteria del C.R. Molise. Dichiara inammissibile il ricorso a firma del tecnico Marrone Giuseppe per i motivi indicati in premessa e manda alla Segreteria del C.R. Molise per il recupero della tassa reclamo a carico dello stesso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it