COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. A.S.D. REAL PRATA – AVVERSO AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 62 DEL 19 GENNAIO (GARA REAL PRATA–VOLTURNO DEL 15.01.2012 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. GIRONE A – 1^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. A.S.D. REAL PRATA – AVVERSO AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 62 DEL 19 GENNAIO (GARA REAL PRATA–VOLTURNO DEL 15.01.2012 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. GIRONE A – 1^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente ha richiesto a questa C.D. l'annullamento della sanzione della ammenda di euro 150,00 e la riduzione della sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Tartaglia Daniele inflitte dal G.S. a seguito dell'incontro giocato il 15 gennaio 2012. Le giustificazioni addotte per sostenere la prima richiesta non possono essere prese in considerazione perché in completo contrasto con le risultanze del referto arbitrale, che riporta in modo circostanziato i fatti ed indica in modo preciso i partecipanti ai fatti contestati. Anzi, le motivazioni riportate in ricorso, tenuto conto che si era giocata una partita del campionato giovanissimi, va considerata un aggravante al comportamento tenuto dai sostenitori e dai calciatori del Real Prata. La sanzione inflitta per il comportamento tenuto dai sostenitori, ed anche dai calciatori del Real Prata, come pure risulta dal referto arbitrale, va confermata. Per quanto riguarda la richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Tartaglia Daniele nessun elemento di valutazione viene dato a questa C.D., per cui la carenza di motivazione porta a dichiarare la inammissibilità della stessa. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso della società Real Prata per la parte relativa alla sanzione della ammenda e di dichiarare inammissibile il ricorso stesso per la parte relativa alla squalifica del calciatore Tartaglia Daniele per i motivi indicati in premessa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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