COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società A.S.D. OLEGGIO CASTELLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 15.12.2011 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara OLEGGIO CASTELLO – MAGGIORA disputata in data 11.12.2011, Campionato di III Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 02.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della società A.S.D. OLEGGIO CASTELLO avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 27 del 15.12.2011 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in
relazione alla gara OLEGGIO CASTELLO – MAGGIORA disputata in data 11.12.2011,
Campionato di III Categoria - Girone A
Con ricorso inviato in data 20.12.2011 la Società OLEGGIO CASTELLO si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.12.2012 il giocatore MARTIRE
Francesco, con la squalifica per tre gare il giocatore MARTIRE Maurizio, per due gare i giocatori
ROSTIROLLA Marco e SORRENTI Andrea, nonché con l’ammenda per € 100 la società medesima
e ne chiede la revoca o riduzione.
La società ricorrente sostiene che l’entità della sanzione applicata sia al MARTIRE Francesco, sia al
MARTIRE Maurizio è eccessiva in quanto il primo giocatore si sarebbe reso responsabile di reiterati
insulti e minacce nei confronti dell’arbitro, non già di ripetuti tentativi di aggressione mentre il
secondo si sarebbe limitato ad insultare il direttore di gara al rientro negli spogliatoi. Quanto
all’ammenda, si nega che gli spettatori abbiano posto in essere la condotta descritta in referto.
Nella seduta del 27.1.2011, il Presidente della Società, interrogato da questa Commissione per
averne fatto richiesta, confermava quanto riportato nel reclamo, ammetteva che il MARTIRE
Francesco, dopo l’espulsione, era molto agitato tanto che si è reso necessario l’intervento dei
compagni di squadra per ricondurlo alla calma, negava che il MARTIRE Maurizio avesse insultato
l’arbitro nei pressi della propria auto, precisava che il proprio pubblico è esclusivamente composto
da madri e fidanzate dei giocatori e, comunque, recava le scuse della società per quanto accaduto.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Va innanzi tutto premesso che, a norma dell’art. 45 comma 3 C.G.S., il reclamo va dichiarato
inammissibile in relazione alle squalifiche per due gare inflitte a ROSTIROLLA Marco e SORRENTI
Andrea.
Giova altresì ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può
essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S).
Quanto al MARTIRE Francesco, il rapporto arbitrale riferisce genericamente di ripetuti tentativi di
aggressione accompagnati da insulti e minacce sedati in un paio di casi da compagni di squadra, in
altri da un dirigente. Non è dato comprendere se l’incolumità fisica dell’arbitro sia stata realmente
messa in pericolo ovvero se il giocatore abbia semplicemente accompagnato il proprio attacco
verbale da gestualità plateale. Il fatto presenta comunque connotati di gravità costituiti dall’essere il
MARTIRE Francesco capitano della squadra e dalla persistenza nell’atteggiamento aggressivo.
Avuto riguardo ai parametri normalmente adottati, la durata della squalifica a carico del giocatore
viene rideterminata fino a tutto il 30.4.2012.
Quanto al MARTIRE Maurizio, come si evince dal referto arbitrale, la condotta sanzionabile si
risolve in meri epiteti ingiuriosi rivolti all’arbitro in due momenti diversi dopo il termine della gara.
Anche in tal caso, avuto riguardo ai normali parametri, l’entità della squalifica può essere ridotta a
due gare.
Va, viceversa, confermata l’ammenda inflitta alla Società posto che il referto arbitrale è puntuale e
preciso nel descrivere la condotta del sostenitore dell’OLEGGIO CASTELLO, il quale, arrampicatosi
sulla recinzione, rivolgeva minacce, insulti e sputi all’indirizzo del direttore di gara.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo,
RIDUCE
La squalifica a carico di MARTIRE Francesco, determinandone la durata fino al 30.4.2012 e a
carico di MARTIRE Maurizio determinandone la durata a due gare.
Dichiara inammissibile il reclamo in relazione alle posizioni dei giocatori ROSTIROLLA Marco e
SORRENTI Andrea.Conferma nel resto.Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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