COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: BRISICIANO Vincenzo, Presidente della USD SAVIGLIANESE, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. per aver indotto, all’inizio della stagione sportiva 2008/09, il calciatore minorenne sig. Francesco Portolese ad astenersi come “giovane dilettante” per la Saviglianese, con vincolo fino al venticinquesimo anno, assicurando allo stesso, tramite contestuale sottoscrizione di un “accordo di svincolo” ex art. 108 delle N.O.I.F., lo svincolo al termine della prima stagione, senza peraltro rispettare l’accordo e omettendo quindi il deposito del modulo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta; la società SAVIGLIANESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4 commi 1 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 02.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: BRISICIANO Vincenzo, Presidente della USD SAVIGLIANESE, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. per aver indotto, all’inizio della stagione sportiva 2008/09, il calciatore minorenne sig. Francesco Portolese ad astenersi come “giovane dilettante” per la Saviglianese, con vincolo fino al venticinquesimo anno, assicurando allo stesso, tramite contestuale sottoscrizione di un “accordo di svincolo” ex art. 108 delle N.O.I.F., lo svincolo al termine della prima stagione, senza peraltro rispettare l’accordo e omettendo quindi il deposito del modulo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta; la società SAVIGLIANESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4 commi 1 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio Presidente. Con atto del 26 luglio 2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 20 gennaio 2012 (rinviata a tale data dall’udienza del 18 novembre 2011 non celebratasi per legittimo impedimento a comparire del deferito), avanti questa Commissione compariva, l’avv. Marco STEFANINI, in rappresentanza della Procura Federale. Compariva altresì il sig. BRISCIANO Vincenzo, unitamente al proprio difensore, avv. Ignazio DI MAURO. Il Procuratore Federale illustrava gli esiti delle indagini e concludeva chiedendo la condanna di tutti i soggetti deferito alle seguenti sanzioni: 6 mesi di inibizione per BRISCIANO Vincenzo; 800,00 euro di ammenda per la società SAVIGLIANESE. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto occorre rilevare che agli atti del presente procedimento vi è solo una copia del contestato accordo di svincolo; vi è la fotocopia del primo dei tre fogli previsto dal modulo (art. 108 N.O.I.F.) all’uopo predisposto dal Comitato Piemonte Valle d’Aosta ovvero di quello destinato al Comitato (gli altri due sono uno per il giocatore e l’altro per la società di appartenenza) La totale assenza pertanto di anche uno solo dei tre fogli firmati in originale impedisce qualsiasi valutazione di natura tecnica sulle autografie riportate in calce al modulo ancorché, come correttamente rilevato dal Procuratore Federale, la firma del BRISCIANO Vincenzo “ictu oculi” appaia riconducibile ad altre del medesimo presenti in atti e certamente non apocrife in quanto apposte su documentazione ufficiale depositata presso il Comitato. Ciò detto la vicenda, nonostante le accurate indagini della Procura Federale, ha mantenuto tinte chiaroscure che lasciano aperti alcuni interrogativi. Non si comprendono le ragioni per le quali l’accordo di svincolo non abbia data (circostanza che, certamente, ne impedisce alcun effetto, come correttamente rilevato dalla difesa del deferito, ma che non rileva ai fini disciplinari); non è chiara la modalità con la quale il calciatore PORTOLESE sia venuto in possesso della copia dell’accordo atteso che né lui, né i suoi genitori, in sede di esposto e di audizione innanzi la Procura Federale, lo hanno spiegato (ne hanno pretesa copia al momento della sottoscrizione ovvero successivamente ovvero ancora in altro modo?); altrettanto poco chiaro è il motivo per cui il PORTOLESE non abbia contestato al BRISCIANO lo svincolo al termine della prima stagione ed abbia invece accettato il prestito ad altra società (CUNEO); d’altra parte il BRISCIANO non ha nemmeno espressamente contestato la veridicità della sottoscrizione ovvero agito in alcuna sede per lamentarsi della apocrifia della medesima, adombrando però che chiunque avrebbe potuto riprodurla in modo così fedele, essendo libero l’accesso ai locali della segreteria quindi alla documentazione della società (circostanza che non esimerebbe comunque il BRISCIANO da responsabilità, anzi). La responsabilità del BRISCIANO, e della società SAVIGLIANESE ex ar.4 co. 1 CGS, va dunque dichiarata anche se con un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello richiesto dalla Procura Federale. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, applica a BRISCIANO Vincenzo la sanzione di mesi 1 di inibizione ed alla società SAVIGLIANESE la sanzione della ammenda di euro 150,00.
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