• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’11/11/2011 (prot. n.2930/121pf
11-12/MS/vdb) nei confronti di:
– Oggiano Massimiliano
– Asd Mesagne 1929
per rispondere
-1) Oggiano Massimiliano, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Mesagne 1929 per rispondere
della violazione degli artt.1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF
per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.03 del
13/11/10 (vertenza n.27), emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il
proprio allenatore, Sig. Conte Rodolfo;
2) ASD Mesagne 1929 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per
gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente,
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’11/11/2011 (prot. n.2930/121pf
11-12/MS/vdb) nei confronti di:
- Oggiano Massimiliano
- Asd Mesagne 1929
per rispondere
-1) Oggiano Massimiliano, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Mesagne 1929 per rispondere
della violazione degli artt.1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF
per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.03 del
13/11/10 (vertenza n.27), emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il
proprio allenatore, Sig. Conte Rodolfo;
2) ASD Mesagne 1929 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per
gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente,
FATTO
Con delibera del 13/11/2010 il Collegio arbitrale c/o la LND condannava l’“ASD Mesagne 1929”, a
corrispondere al sig. Conte Rodolfo la somma di €6.250,00, dovuta in forza di regolare accordo
economico vigente per la Stagione Sportiva 2009/2010, oltre ad € 60,00 a titolo di interessi
equitativamente calcolati, per un importo complessivo di €6.310,00; dichiarando altresì
inappellabile ed immediatamente esecutiva la delibera medesima.
Dalle indagini disposte dalla Procura Federale risultava poi che la ASD Mesagne 1929 non aveva
dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale nei termini perentoriamente previsti dalla
disciplina vigente, avendo ricevuto la formale comunicazione della decisione in parola a mezzo
racc.ta a/r in data 7/12/10 inviata dal Presidente del Collegio Arbitrale.
Ritenuto pertanto ricorrente la violazione del disposto dell’art.94 ter comma 13 NOIF, con
conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e 15 CGS; la Procura Federale
con la nota succitata dell’11/11/2011 deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate
per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito del 27/10/2011, la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva con racc.a.r. del 9/12/2011, la
convocazione delle parti succitate, dinanzi a sé per l’udienza del giorno 9 gennaio 2012 alla quale
compariva solo l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale, rimanendo assenti il sig. Oggiano
Massimiliano e l’ASD Mesagne 1929 perché non comparsi benché regolarmente convocati.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Monaco per la Procura
Federale il quale preliminarmente rimarcava quanto dal Procuratore Federale evidenziato con l’atto
di deferimento succitato dell’11/11/2011 e cioè che il deferimento era stato proposto nonostante
l’attuale stato di inattività della Società Sportiva in parola, che, in quanto tale, non facendo di per sé
cessare l’affiliazione alla FIGC, non era ostativo alla declaratoria di responsabilità per le violazioni
contestate sia in capo alla stessa che al suo Presidente, all’epoca dei fatti, Sig. Oggiano
Massimiliano precisando che tali soggetti potranno scontare le sanzioni che verranno irrogate,
allorquando detto stato di inattività verrà a cessare ed il sig.Oggiano dovesse nuovamente
tesserarsi per qualsivoglia compagine appartenente all’Ordinamento Federale.
Ciò premesso l’avv. Monaco chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli
stessi le seguenti sanzioni:
- per il sig.Oggiano Massimiliano la inibizione di mesi sei;
- per la ASD Mesagne 1929 la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella
prossima stagione e l’ammenda di € 3000,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento ed il comportamento
completamente assente dei deferiti, non consente di revocare in dubbio la fondatezza degli
addebiti loro mossi e quindi la loro responsabilità che va affermata e punita come da dispositivo
ancorchè risultino - allo stato - cessate l’affiliazione alla FIGC della ASD Mesagne 1929 e la
funzione di presidente del sig. Oggiano Massimiliano.
Va infatti condivisa l’affermazione della Procura Federale secondo cui le sanzioni da questa
Commissione inflitte come da dispositivo, potranno in futuro trovare esecuzione allorchè la ASD
Mesagne 1929 dovesse far cessare la sua inattività ed il sig. Oggiano dovesse nuovamente
tesserarsi per altre compagini appartenenti all’ordinamento federale.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le
seguenti sanzioni:
- al sig. Oggiano Massimiliano la inibizione di mesi sei;
- all’ASD Mesagne 1929 la penalizzazione di due punti in classifica da scontrarsi nel prossimo
campionato di competenza oltre all’ammenda di €500,00.
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’11/11/2011 (prot. n.2930/121pf
11-12/MS/vdb) nei confronti di:
– Oggiano Massimiliano
– Asd Mesagne 1929
per rispondere
-1) Oggiano Massimiliano, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Mesagne 1929 per rispondere
della violazione degli artt.1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF
per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.03 del
13/11/10 (vertenza n.27), emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il
proprio allenatore, Sig. Conte Rodolfo;
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gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente,"