• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/12/2011 (prot.n. 3852/6 pf 11-
12/MS/vdb) nei confronti di:
1) Sig. Delfini Stefano;
2) A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t.;
3) A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t.;
per rispondere
1) il Sig. Delifini Stefano, della violazione dei di cui all’art. 1, co. 1, C.G.S., in relazione al disposto
di cui all’art. 21, co. 3, N.O.I.F., per essersi tesserato, quale dirigente, per due diverse Società
sportive nella stagione 2010-2011 e per aver svolto, a beneficio delle medesime, la diversa attività
di allenatore;
2) la A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t., e la A.S.D. New Team Cellamare,
in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti al proprio tesserati Sig. Delfini S..
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/12/2011 (prot.n. 3852/6 pf 11-
12/MS/vdb) nei confronti di:
1) Sig. Delfini Stefano;
2) A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t.;
3) A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t.;
per rispondere
1) il Sig. Delifini Stefano, della violazione dei di cui all’art. 1, co. 1, C.G.S., in relazione al disposto
di cui all’art. 21, co. 3, N.O.I.F., per essersi tesserato, quale dirigente, per due diverse Società
sportive nella stagione 2010-2011 e per aver svolto, a beneficio delle medesime, la diversa attività
di allenatore;
2) la A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t., e la A.S.D. New Team Cellamare,
in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti al proprio tesserati Sig. Delfini S..
FATTO
Con nota del 12/5/2011, prot.n. 546/VT, il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura
Federale l’esposto della Società Culture Sport Team, con cui si segnalavano “anomalie…riferite ad
un dirigente tesserato per le due Società” in epigrafe.
Disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale le relative indagini, con il su citato
atto del 14/12/2011, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i l Sig. Delfini Stefano
e le Società A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t., e A.S.D. New Team
Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t., per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro
contestati.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. dell’11/11/2010, la Commissione
Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del
23/1/2012. In tale sede compariva l’Avv. Stefano Scollato per i deferiti e, personalmente, il Sig.
Delfini Stefano e la Sig.ra Fracasso Olga rapp.te p.t. dell’A.S.D. New Team Cellamare. Era,
invece, presente l’Avv. Giuseppe Monaco per la Procura. I deferiti hanno depositato memoria
difensiva a supporto delle loro posizioni.
Apertosi il dibattimento l’Avv. Monaco, per la Procura, rappresentava preliminarmente ai Deferiti la
facoltà di addivenire al patteggiamento della sanzione ex art. 23 CG.S.. Dopo breve discussione,
nel corso della quale il Requirente precisava la pena base (mesi sei di inibizione per Delfini
Stefano; € 900,00 di ammenda per ciascuna delle Società deferite), le parti concordavano di
richiedere all’Organo Giudicante, a termini dell’art. 23, co,. 1, C.G.S., la sanzione di
a) mesi quattro di inibizione per Delfini Stefano;
b) € 600,00 di ammenda per ciascuna delle Società deferite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Terrritoriale, in applicazione dell’art. 23, co. 2, C.G.S.:
- considerato che non è in contestazione tra le parti la ricostruzione degli accadimenti
materiali come operata dalla Procura Federale e che tale ricostruzione è confortata dalle
ammissioni in atti e dai documenti acquisiti al fascicolo del requirente e non disconosciuti ex
adverso;
P.Q.M.
Ritiene congrua la sanzione concordata tra le parti e, per l’effetto, ordina:
a) l’inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Delfini Stefano;
b) l’ammenda di € 600,00 (seicento) a carico dell’A.S.D. Cellamare 2005, in persona del
legale rapp.te p.t.;
c) l’ammenda di € 600,00 (seicento) a carico dell’A.S.D. New Team Cellamare, in persona del
legale rapp.te p.t..
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12/MS/vdb) nei confronti di:
1) Sig. Delfini Stefano;
2) A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t.;
3) A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t.;
per rispondere
1) il Sig. Delifini Stefano, della violazione dei di cui all’art. 1, co. 1, C.G.S., in relazione al disposto
di cui all’art. 21, co. 3, N.O.I.F., per essersi tesserato, quale dirigente, per due diverse Società
sportive nella stagione 2010-2011 e per aver svolto, a beneficio delle medesime, la diversa attività
di allenatore;
2) la A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t., e la A.S.D. New Team Cellamare,
in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
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