COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/12/2011 (prot.n. 3852/6 pf 11- 12/MS/vdb) nei confronti di: 1) Sig. Delfini Stefano; 2) A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t.; 3) A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) il Sig. Delifini Stefano, della violazione dei di cui all’art. 1, co. 1, C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 21, co. 3, N.O.I.F., per essersi tesserato, quale dirigente, per due diverse Società sportive nella stagione 2010-2011 e per aver svolto, a beneficio delle medesime, la diversa attività di allenatore; 2) la A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t., e la A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti al proprio tesserati Sig. Delfini S..

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/12/2011 (prot.n. 3852/6 pf 11- 12/MS/vdb) nei confronti di: 1) Sig. Delfini Stefano; 2) A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t.; 3) A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) il Sig. Delifini Stefano, della violazione dei di cui all’art. 1, co. 1, C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 21, co. 3, N.O.I.F., per essersi tesserato, quale dirigente, per due diverse Società sportive nella stagione 2010-2011 e per aver svolto, a beneficio delle medesime, la diversa attività di allenatore; 2) la A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t., e la A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti al proprio tesserati Sig. Delfini S.. FATTO Con nota del 12/5/2011, prot.n. 546/VT, il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura Federale l’esposto della Società Culture Sport Team, con cui si segnalavano “anomalie…riferite ad un dirigente tesserato per le due Società” in epigrafe. Disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale le relative indagini, con il su citato atto del 14/12/2011, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i l Sig. Delfini Stefano e le Società A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t., e A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t., per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. dell’11/11/2010, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del 23/1/2012. In tale sede compariva l’Avv. Stefano Scollato per i deferiti e, personalmente, il Sig. Delfini Stefano e la Sig.ra Fracasso Olga rapp.te p.t. dell’A.S.D. New Team Cellamare. Era, invece, presente l’Avv. Giuseppe Monaco per la Procura. I deferiti hanno depositato memoria difensiva a supporto delle loro posizioni. Apertosi il dibattimento l’Avv. Monaco, per la Procura, rappresentava preliminarmente ai Deferiti la facoltà di addivenire al patteggiamento della sanzione ex art. 23 CG.S.. Dopo breve discussione, nel corso della quale il Requirente precisava la pena base (mesi sei di inibizione per Delfini Stefano; € 900,00 di ammenda per ciascuna delle Società deferite), le parti concordavano di richiedere all’Organo Giudicante, a termini dell’art. 23, co,. 1, C.G.S., la sanzione di a) mesi quattro di inibizione per Delfini Stefano; b) € 600,00 di ammenda per ciascuna delle Società deferite; MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Terrritoriale, in applicazione dell’art. 23, co. 2, C.G.S.: - considerato che non è in contestazione tra le parti la ricostruzione degli accadimenti materiali come operata dalla Procura Federale e che tale ricostruzione è confortata dalle ammissioni in atti e dai documenti acquisiti al fascicolo del requirente e non disconosciuti ex adverso; P.Q.M. Ritiene congrua la sanzione concordata tra le parti e, per l’effetto, ordina: a) l’inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Delfini Stefano; b) l’ammenda di € 600,00 (seicento) a carico dell’A.S.D. Cellamare 2005, in persona del legale rapp.te p.t.; c) l’ammenda di € 600,00 (seicento) a carico dell’A.S.D. New Team Cellamare, in persona del legale rapp.te p.t..
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