COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S. S.VITO 1923 – A.S.D. LEPORANO del 15 gennaio 2012. (Reclamo della U.S. S.VITO 1923 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 19 gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: U.S. S.VITO 1923 - A.S.D. LEPORANO del 15 gennaio 2012. (Reclamo della U.S. S.VITO
1923 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 19
gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che sulla base di quanto è emerso dagli atti ufficiali, la società ospitante e
reclamante U.S. S.VITO 1923 ha predisposto un servizio di forza pubblica che ha impedito la
realizzazione di un tentativo di invasione di campo da parte di sostenitori locali, e che del tutto
episodico può ritenersi lo scoppio di alcuni mortaretti da parte di sostenitori locali del U.S.
S.VITO 1923 per cui può accedersi solo ad una attenuante della punizione inflitta dal Primo
Giudice con la riduzione dell’ammenda a € 500,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a euro 500,00 l’ammenda inflitta alla società U.S. S.VITO 1923 e per l’effetto non
addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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