COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. SOCCER SURBO – A.S.D. I RAGAZZI DEL SOLE del 20 Gennaio 2012 (Reclamo dell’A.S.D. I RAGAZZI DEL SOLE avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Lecce n. 30 del 19.01.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. SOCCER SURBO - A.S.D. I RAGAZZI DEL SOLE del 20 Gennaio 2012 (Reclamo
dell’A.S.D. I RAGAZZI DEL SOLE avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la
Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Lecce
n. 30 del 19.01.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
premesso e considerato
- che il Giudice Sportivo territoriale di Lecce ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato in prime
cure dall’A.S.D. I Ragazzi del Sole avverso la posizione irregolare del calciatore del SURBO,
Capodieci Gianmarco, sul presupposto della mancata presentazione del preannuncio di reclamo;
- che la decisione assunta dal detto Organo giudicante è erronea in quanto l’art. 46, comma 3, del
C.G.S., dettando norme procedurali speciali per l’ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti
e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, non prevede la formalità del preannuncio di
reclamo;
- che pertanto il ricorso di prima istanza va dichiarato procedibile;
Visto ed applicato l’art. 36, comma 5, del C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale,
DELIBERA
1) annullarsi la decisione gravata anche quanto alle spese e rinviarsi per l’esame del merito al
Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lecce;
2) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del presente reclamo.
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