COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. LEVANTE BARI – U.S.D. MODUGNO del 11 Dicembre 2011 (Reclamo dell’U.S.D. MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per il risultato della gara, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 della Delegazione Prov.le di Lecce del 15.12.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 02 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. LEVANTE BARI - U.S.D. MODUGNO del 11 Dicembre 2011 (Reclamo dell’U.S.D. MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per il risultato della gara, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 della Delegazione Prov.le di Lecce del 15.12.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; premesso e considerato Comunicato Ufficiale n. 45 – pag. 65 di 66 - che con lettera raccomandata del 19/12/2011, inviata alla Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, l’USD Modugno ha proposto reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore Signorile Gianluca il quale avrebbe partecipato alla gara Levante Bari - Modugno dell’11/12/2011 del Campionato Provinciale Allievi, Girone D, pur essendo stato espulso nel corso del precedente incontro disputatosi il 4/12/2011 tra A.S.D. Bitetto e A.S.D. Levante Bari; - vertendosi tuttavia in tema di inosservanza e violazione dell’art.45 n.2 del CGS (automatismo di squalifica senza declaratoria del Giudice Sportivo), il reclamo succitato andava proposto, ai sensi dell’art.46 n.3 CGS, al Giudice Sportivo, quale organo istituzionalmente deputato all’esame ed alle conseguenti decisioni di merito. - Viene pertanto disposta la rimessione d’ufficio al Giudice sportivo competente, in virtù del pacifico e mai mutato principio di diritto sportivo - secondo cui i reclami indirizzati per errore a Giudice diverso da quello competente, - se tempestivi e regolari per ogni altro verso - non sono inammissibili, ma determinano soltanto l’esigenza di una “translatio” d’ufficio al Giudice all’uopo deputato per essere sottoposto alla sua cognizione e decisione, in base al principio della conversione degli atti e per finalità di economia dei procedimenti.
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