COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.94/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD CALCIO CANICATTI‟; AVARELLO ANTONIO AVARELLO DOMENICO SPALLINO ANTONINO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.94/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD CALCIO CANICATTI‟; AVARELLO ANTONIO AVARELLO DOMENICO SPALLINO ANTONINO La Procura Federale con nota 3384/1638 pf10-11 GT/dl del 24 novembre 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stessa per rispondere delle violazioni di cui all‟art.4 commi 1 e 2 CGS la prima e dell‟art.1 comma 1 C.G.S. gli ultimi tre. Il deferimento in oggetto trae origine da una segnalazione del Collegio arbitrale presso la LND in relazione ad una vertenza di natura economica tra il tecnico Settineri Gaetano Alessandro e la società A.S.D. Calcio Canicattì, per l‟attività di allenatore svolta dal primo nel periodo 6.7.2009-5.1.2010. Quest‟ultima società, in particolare, nel corso della vertenza produceva davanti al Collegio indicato due documenti: a) un assegno dell‟importo di € 1.500,00 tratto il 10.11.2010 sulla BCC di “San Francesco”; b) una quietanza firmata dal Settineri il 10.9.2010 di € 1.500,00, a favore di detta società. Il Settineri, tuttavia, disconosceva il contenuto della quietanza in oggetto, contestando di avere ricevuto la somma ivi indicata; al contrario, la società ASD Calcio Canicattì sosteneva di aver corrisposto, con pagamento in contanti, la somma di € 1.500,00 e di aver ricevuto regolarmente la quietanza firmata dal Settineri. Il collegio arbitrale, rilevando violazioni delle disposizioni federali da parte della società, sollecitava l‟intervento degli organi di controllo disciplinari. All‟udienza del 24 gennaio 2012, dinnanzi a questa Commissione Disciplinare comparivano la procura in persona dell‟avv. Giulia Saitta, che chiedeva: a) inibizione per mesi dodici a carico di Avarello Antonio; b) inibizione per mesi 8 ciascuno a carico di Avarello Domenico e Spallino Antonio; c) ammenda di € 1.200,00 a carico della società ASD Calcio Canicatti. Comparivano personalmente i signori Avarello Domenico e Spallino Antonino mentre non è comparso il sig. Avarello Antonio I comparenti confermavano di aver corrisposto in data 10 settembre 2010 la somma di € 1.500,00, in contanti, all‟allenatore Settineri e di aver ricevuto da questi una quietanza regolarmente firmata. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, per quel che qui interessa, che non è necessario soffermarsi sulle incongruenze emerse dalle deposizione rese dai dirigenti indicati, occorre invece dire: in generale, in materia contrattuale, inclusa quella che ci occupa, le parti sono tenute ad un comportamento secondo buona fede (artt. 1337, 1366 e 1375 c.c.). Dottrina e giurisprudenza dicono che la buona fede implica lealtà, chiarezza, e coerenza delle scelte, che non possono essere contraddittorie e dettate solo dal perseguimento del proprio interesse momentaneo. Nell‟ordinamento sportivo vi è di più. Qui le violazioni del principio di lealtà, correttezza e probità valgono insieme come inadempimento contrattuale, e anche come violazione disciplinarmente rilevante, in forza degli art. 1, comma primo e dell‟art. 4, commi 1 e 2, del CGS. Nel caso di specie, hanno violato il principio di buona fede e di lealtà sportiva i dirigenti della ASD Calcio Canicattì che, nella definizione dei loro rapporti con il Settineri, avrebbero quantomeno dovuto utilizzare le forme imposte dal Regolamento della LND: «Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale» (art. 4, comma 7). Certo, una cosa è dire che i dirigenti non abbiano pagato la somma portata in quietanza - non potendo essere esclusa la circostanza che essi eseguirono realmente il suddetto pagamento a favore dell‟allenatore di allora -, e altra cosa è ottenere il rilascio di una quietanza senza una causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce. P.Q.M. Infligge: l‟ammenda di € 300,00 alla società ASD Calcio Canicattì; l‟inibizione per mesi due ciascuno ai sigg.ri Avarello Antonio, Avarello Domenico e Spallino Antonino. La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale. Il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 22 comma 11 decorrerà dalla comunicazione agli interessati.
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