COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 112/A A.S.D. Mirabella (Ct) avverso la punizione sportiva di perdita della gara per 0–3, decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Gara 1^ categoria girone H Mirabella – S. Angelo Licata del 18/12/2011 – C.U. N° 259 del 12/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 112/A A.S.D. Mirabella (Ct) avverso la punizione sportiva di perdita della gara per 0–3, decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Gara 1^ categoria girone H Mirabella – S. Angelo Licata del 18/12/2011 – C.U. N° 259 del 12/01/2012. Con tempestivo appello ritualmente proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Mirabella, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, negando che possa essersi trattato di quattro sostituzioni anziché di tre, “essendo il gioco ripreso solo dopo la sostituzione del calciatore n° 11 Parisi Mario con il calciatore n° 00 Amorelli Andrea, ossia quando il pallone ha compiuto un giro completo”. Ritenendo l'accaduto solo causa della confusione venutasi a creare al minuto 48° del secondo tempo in occasione del pareggio del Mirabella e dell'allontanamento di un dirigente per parte, l'appellante chiede infine il ristabilimento del risultato conseguito in campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, esperiti gli opportuni accertamenti avendo acquisito supplemento arbitrale al rapporto di gara, osserva quanto segue. Come segnalato e poi riferito dal direttore di gara anche in questa sede, la Soc. Mirabella ha effettuato al 48° del 2° tempo la sostituzione del calciatore n° 11 Parisi Mario con il calciatore n° 16 Natola Donato. Il predetto, a detta del direttore di gara, trovavasi completamente all'interno del terreno di gioco al momento in cui il capitano della Soc. Mirabella segnalava al direttore di gara l'erroneità della sostituzione, dovendo invece entrare in campo il calciatore n° 00 Amorelli Andrea. Tale ultima sostituzione è stata comunque effettuata dalla Soc. Mirabella, che ha fatto uscire dal campo il calciatore n° 16 Natola Donato, appena entrato, rimpiazzandolo con il calciatore n° 00 Amorelli Andrea. Quanto sopra accertato non consente di ritenere fondato l'appello proposto dalla Soc. Mirabella. Infatti, secondo la regola 3 del regolamento del gioco del calcio “la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco; da quel momento il subentrante diventa un titolare e quello sostituito cessa di esserlo”. E' allora evidente che essendosi concretizzata la sostituzione, ininfluente appare la circostanza segnalata dalla appellante circa la contemporaneità delle sostituzioni, avvenute prima della ripresa del gioco. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00. dell'allontanamento di un dirigente per parte, l'appellante chiede infine il ristabilimento del risultato conseguito in campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, esperiti gli opportuni accertamenti avendo acquisito supplemento arbitrale al rapporto di gara, osserva quanto segue. Come segnalato e poi riferito dal direttore di gara anche in questa sede, la Soc. Mirabella ha effettuato al 48° del 2° tempo la sostituzione del calciatore n° 11 Parisi Mario con il calciatore n° 16 Natola Donato. Il predetto, a detta del direttore di gara, trovavasi completamente all'interno del terreno di gioco al momento in cui il capitano della Soc. Mirabella segnalava al direttore di gara l'erroneità della sostituzione, dovendo invece entrare in campo il calciatore n° 00 Amorelli Andrea. Tale ultima sostituzione è stata comunque effettuata dalla Soc. Mirabella, che ha fatto uscire dal campo il calciatore n° 16 Natola Donato, appena entrato, rimpiazzandolo con il calciatore n° 00 Amorelli Andrea. Quanto sopra accertato non consente di ritenere fondato l'appello proposto dalla Soc. Mirabella. Infatti, secondo la regola 3 del regolamento del gioco del calcio “la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco; da quel momento il subentrante diventa un titolare e quello sostituito cessa di esserlo”. E' allora evidente che essendosi concretizzata la sostituzione, ininfluente appare la circostanza segnalata dalla appellante circa la contemporaneità delle sostituzioni, avvenute prima della ripresa del gioco. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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