COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.113/A A.S.D. Atletico Raffadali (Ag) avverso squalifica calciatore Di Nolfo Alfonso fino al 31/01/2013 – Gara 2° categoria Sporting Club Sciacca / A.S.D. Atletico Raffadali del 14.01.2012 – C.U. N° 270 del 19.01.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.113/A A.S.D. Atletico Raffadali (Ag) avverso squalifica calciatore Di Nolfo Alfonso fino al 31/01/2013 - Gara 2° categoria Sporting Club Sciacca / A.S.D. Atletico Raffadali del 14.01.2012 – C.U. N° 270 del 19.01.2011 Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Atletico Raffadali, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, resa dal Giudice Sportivo Territoriale. L'appellante, rappresentando i buoni precedenti, la correttezza e la giovane età del calciatore Di Nolfo, che ha mostrato turbamento per quanto accaduto, chiede che la sanzione venga ridotta. L‟appello così come proposto è tuttavia infondato. Nulla infatti viene rappresentato dalla Società al fine di una diversa ricostruzione dei fatti, che, a norma dell'art. 35 n. 1.1 del CGS, restano acclarati nei modi descritti dal direttore di gara. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pur tenendo conto delle considerazioni soggettive espresse in via di attenuante dalla società appellante, appare proporzionata e peraltro in linea con la costante giurisprudenza assunta anche da questa decidente; per la qualcosa non si ravvisa l'opportunità di una riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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