COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 115/A La A.S.D. Riviera Marmi (Tp) avverso squalifica per 3 gare del calciatore Trapani Vito – Gara Allievi regionali girone A ASD Juvenilia 1954 – ASD Riviera Marmi del 14/01/2012 – C.U. 271 S.G.S.68 del 19/01/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.295 del 31.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 115/A La A.S.D. Riviera Marmi (Tp) avverso squalifica per 3 gare del calciatore Trapani Vito – Gara Allievi regionali girone A ASD Juvenilia 1954 – ASD Riviera Marmi del 14/01/2012 - C.U. 271 S.G.S.68 del 19/01/2012 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Riviera Marmi evidenzia che il calciatore oggetto di squalifica Sig. Trapani Vito, a seguito di una decisione tecnica dell‟arbitro, si rivolgeva a quest‟ultimo solo chiedendo spiegazioni sui motivi della decisione presa. Il direttore di gara a questo punto, inspiegabilmente, lo espelleva dal terreno di giuoco. La ricorrente infine, pure confermando che il proprio tesserato avrebbe espresso qualche “parola di troppo” nei confronti dell‟arbitro, ritiene tuttavia eccessiva la sanzione determinata in prime cure, e ne chiede il suo ridimensionamento. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che il Sig. Trapani Vito a seguito di una decisione arbitrale si scagliava contro il direttore di gara offendendolo ripetutamente e reiterando a fine gara tale gesto profferendo offese e minacce nei confronti dell‟arbitro. Questa Commissione disciplinare per i motivi in narrativa evidenziati, ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante ritenendo congrua la sanzione irrogata in relazione ai suddetti fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello dalla società A.S.D. Riviera Marmi e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00
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